IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 93
del  21 aprile  2001 con il quale il laboratorio «Calab - Laboratorio
chimico  merceologico  della  Calabria»,  ubicato  in Montalto Uffugo
(Cosenza),  via  Pianette  n.  1 e' stato autorizzato al rilascio dei
certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per  il territorio
nazionale,  aventi valore ufficiale a condizione del mantenimento del
requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;
  Visto  il  decreto ministeriale del 1° marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63
del  16 marzo  2004  con il quale al laboratorio «Calab - Laboratorio
chimico  merceologico  della  Calabria»,  ubicato  in Montalto Uffugo
(Cosenza),  via Pianette n. 1, e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore  ufficiale  fino  al
20 aprile   2007   a   condizione   del  mantenimento  del  requisito
dell'accreditamento delle prove autorizzate;
  Considerato  che  l'accreditamento  rilasciato  dal SINAL produce i
corrispondenti effetti fino alla data del 14 dicembre 2004;
  Considerato  altresi',  che su richiesta di questa amministrazione,
il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 28 febbraio
2005,  numero  di  protocollo  4096/05/PB/ep  che  al  laboratorio in
argomento l'accreditamento e' scaduto in data 14 dicembre 2004;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca del predetto
provvedimento;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'autorizzazione  concessa da ultimo con decreto del 1° marzo 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  63  del  16 marzo  2004, con il quale il laboratorio
«Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in
Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, e' stato autorizzato al
rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi
ufficiali  nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, e' revocata
a decorrere dalla data del presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2005
                                         Il direttore generale: Abate