IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Sanchez Azua Claudia Patricia, nata a
Valparaiso  (Cile)  il  18 marzo  1973,  cittadina cilena, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  psicologo  conseguito  in  Cile e rilasciato dalla
«Universidad  Catolica  de Valparaiso - Chile» in data 28 marzo 2001,
ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo;
  Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di
«Licenciado en psicologia» conseguito presso la «Universidad Catolica
de Valparaiso - Chile» nel luglio 1998;
  Preso atto che la sig.ra Sanchez Azua ha documentato lo svolgimento
di   attivita'   professionale   svolta  presso  la  «Corporacion  de
Asistencia Judicial de la Region de Valparaiso» dal settembre 1998 al
dicembre 2001;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 novembre 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla  legge  n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato   dalla  questura  di  Varese  in  data  10 gennaio  2002,
rinnovato in data 8 novembre 2003 con validita' fino al 22 marzo 2005
per motivi familiari;
                              Decreta:

  Alla sig.ra Sanchez Azua Claudia Patricia, nata a Valparaiso (Cile)
il  18 marzo  1973,  cittadina  cilena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 11 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Mele