IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e
n.   92/51/CEE   del   Consiglio  relative  al  sistema  generale  di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Seelmann Felix Michael Konrad, nato il
20 ottobre  1966  a Bamberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento   del   titolo  professionale  di  «doktor-ingenieurs»
conseguito in Germania presso la «Technische Hochschule Darmstadt» di
Darmstadt  (Germania)  in  data 7 febbraio 1997, ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che  il  sig.  Seelmann  e'  iscritto alla «Bayerische
Ingenieurekammer-Bau»  di  Monaco  di Baviera dal novembre 2003 al n.
33788;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute
del 19 ottobre 2004;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nella  seduta  sopra  indicata e nella nota in atti
datata 21 febbraio 2005;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Seelmann  Felix Michael Konrad, nato il 20 ottobre 1966 a
Bamberg  (Germania),  cittadino  tedesco,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.