IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   1'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e
n.   92/51/CEE   del   Consiglio  relative  al  sistema  generale  di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. La Spina Michelangelo, nato il 15 aprile
1979 a Valencia (Spagna), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio  titolo  di  «Ingeniero  Agronomo» conseguito in Spagna, come
attestato dal «Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Levante» di
Valencia  (Spagna) cui il richiedente e' iscritto dal 29 aprile 2004,
ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia della
professione di dottore agronomo e dottore forestale;
  Preso  atto che e' in possesso del «Titulo Universitario Oficial de
Ingenero  Agronomo»  conseguito presso l'«Escuela Tecnica Superior de
Ingenieros  Agronomos» della «Universidad Politecnica de Valencia» in
data 27 febbraio 2004 e rilasciato in data 4 marzo 2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza dei servizi tenutasi il
27 gennaio 2005;
  Sentito  il  rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei
dottori  agronomi  e  dei dottori forestali nella nota in atti datata
14 gennaio 2005;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di «dottore agronomo e dottore forestale» in Italia, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:

  Al  sig.  La  Spina Michelangelo, nato il 15 aprile 1979 a Valencia
(Spagna),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo dei dottori
agronomi  e  dottori  forestali  -  sezione  A  e  l'esercizio  della
professione in Italia.
    Roma, 11 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Mele