IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig. Dromi Eduardo Daniel, nato il 10 marzo
1979 a Mendoza (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»
di cui e' in possesso, conseguito presso la «Pontificia Universidad
Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Airers» (Argentina) in
data 15 marzo 2002 e rilasciato il 5 giugno 2002, ai fini
dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di
«avvocato»;
Considerato che il richiedente e' iscritto al «Colegio Publico de
Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal
16 luglio 2004;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Dromi Eduardo Daniel, nato il 10 marzo 1979 a Mendoza
(Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo
professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.