IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Dromi Eduardo Daniel, nato il 10 marzo
1979  a Mendoza (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»
di  cui  e' in possesso, conseguito presso la «Pontificia Universidad
Catolica  Argentina  Santa Maria de Los Buenos Airers» (Argentina) in
data   15 marzo   2002   e  rilasciato  il  5 giugno  2002,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
«avvocato»;
  Considerato  che  il richiedente e' iscritto al «Colegio Publico de
Abogados  de  la  Capital  Federal»  di  Buenos Aires (Argentina) dal
16 luglio 2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Dromi  Eduardo  Daniel,  nato  il 10 marzo 1979 a Mendoza
(Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.