IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204,
di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia
all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e
compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto
legislativo n. 102/2004;
  Vista   la   proposta   della   regione  Friuli-Venezia  Giulia  di
declaratoria   degli   eventi   avversi   di  seguito  indicati,  per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale;
    piogge  alluvionali dal 26 ottobre 2004 al 20 novembre 2004 nelle
province di Udine e Pordenone;
    eccesso di neve del 10 novembre 2004 in provincia di Udine;
    tromba d'aria del 14 novembre 2004 in provincia di Udine;
  Ritenuto   di   accogliere  la  proposta  formulata  dalla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  subordinando  l'erogazione  degli  aiuti alla
decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a
conclusione   dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle  informazioni
meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
                              Decreta:

  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto dei danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le  specifiche  misure di intervento previste del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102;
  Udine:
    piogge  alluvionali  dal  26 ottobre  2004  al 20 novembre 2004 -
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di
Corno di Rosazzo e Prepotto;
    piogge  alluvionali  dal  26 ottobre  2004  al 20 novembre 2004 -
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Arta   Terme,  Drenchia,  Grimacco,  Lauco,  Paularo,  San  Leonardo,
Socchieve, Tarcento;
    eccesso  di  neve  del  10 novembre  2004  -  provvidenze  di cui
all'art. 5, comma 3, nei territori del comune di Cavazzo Carnico;
    tromba  d'aria del 14 novembre 2004 - provvidenze di cui all'art.
5, comma 3, nei territori del comune di Drenchia;
  Pordenone:
    piogge  alluvionali  dal  29 ottobre  2004  al 1° novembre 2004 -
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Sequals e Travesio.
  L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto
legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3
del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle
avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione
della  medesima  Commissione  del  16 dicembre  2003, n. C(2003)4328,
riguardante analoghe misure di intervento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2005
                                                Il Ministro: Alemanno