1.  Con  il  decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 (1),
emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366/2001,
sono  state  apportate  modificazioni  e  integrazioni al testo unico
bancario  (decreto  legislativo  n.  385 del 1° settembre 1993 - TUB)
allo  scopo  di  coordinare  la  riforma societaria con la disciplina
speciale   delle  banche  costituite  in  forma  cooperativa  (banche
popolari e banche di credito cooperativo).
    Il  coordinamento  ha  reso  applicabili  nei  confronti di dette
categorie  di  banche le disposizioni del riformato codice civile che
non   incidono  su  aspetti  sostanziali  della  relativa  disciplina
speciale  contenuta  nel TUB. La tecnica normativa adottata e' quella
di  indicare  in  un  nuovo  articolo  del  medesimo TUB (150-bis) le
previsioni civilistiche non applicabili in quanto in contrasto con le
predette disposizioni speciali (2).
    Sotto altro profilo, il provvedimento apporta al TUB integrazioni
volte  ad  adeguare  la  disciplina  degli  assetti proprietari delle
banche  e  del  gruppo bancario alle nuove previsioni civilistiche in
materia     di     direzione     e    coordinamento    di    societa'
(articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile).
    2.   Il  coordinamento  realizzato  dal  decreto  legislativo  n.
310/2004  relativamente  alle banche cooperative consente di superare
le  incertezze  del  quadro normativo - a suo tempo poste in evidenza
dalla  Banca  d'Italia con comunicazione del marzo 2004 (cfr. G.U. n.
74  del  29 marzo  2004)  -  derivanti dalla precedente esclusione di
dette banche dall'ambito di applicazione della riforma societaria.
    In sintesi, la nuova disciplina:
      conferma  la distinzione tra i due modelli di banca cooperativa
individuati  dal  TUB,  incentrandola  sulla  diversa  intensita' del
requisito   mutualistico.  Le  BCC  sono  ricondotte  alla  categoria
civilistica  delle  cooperative  «a mutualita' prevalente», in quanto
tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all'articolo
2514   del  codice  civile  oltre  che  a  rispettare  i  criteri  di
operativita' prevalente con i soci definiti ai sensi dell'articolo 35
TUB;   con   riguardo   alle   banche  popolari,  e'  stata,  invece,
espressamente  esclusa  l'applicabilita' delle disposizioni che fanno
riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica;
      consente   alle   banche   cooperative   di   usufruire   delle
opportunita'  offerte  dalla riforma societaria in materia di modelli
di  amministrazione  e controllo, di speciali categorie di azioni, di
gruppo paritetico cooperativo;
      fissa  al  30 giugno  2005  il  termine per l'adeguamento degli
statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni inderogabili
del  codice civile (cfr. articolo 223-terdecies disp. att. del codice
civile),  anche utilizzando procedure deliberative semplificate (cfr.
articolo 223-duodecies   disp.   att.);   decorso   tale  termine  le
previsioni  statutarie  non  conformi  cesseranno  di avere efficacia
(cfr. comma 4 del citato articolo 223-duodecies)
    (1) Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n.
305.
    (2) Piu'  in  dettaglio, l'articolo 37 del decreto legislativo n.
310/2004  ha  abrogato  la  previsione,  gia' contenuta nell'articolo
223-terdecies  disp.  att., in base alla quale alle banche popolari e
alle  banche  di  credito  cooperativo  continuavano ad applicarsi le
disposizioni  di legge anteriori all'entrata in vigore della legge n.
366/2001;  in  secondo  luogo,  l'articolo  38  del  medesimo decreto
legislativo  n. 310/2004 ha introdotto nel TUB l'articolo 150-bis, il
quale   individua  espressamente  e  analiticamente  le  nuove  norme
civilistiche  che non trovano applicazione nei confronti delle banche
appartenenti  alle  categorie  predette,  rendendo  per converso loro
applicabili  tutte  le  altre  disposizioni  civilistiche, sia quelle
specifiche delle societa' cooperative (in quanto contenute nel Titolo
VI  del  Libro  V)  sia  quelle  riferite  alle s.p.a. (Titolo V) che
integrano la specifica disciplina delle societa' cooperative in forza
del  rinvio disposto, nel limite della compatibilita' , dall'articolo
2519, primo comma, del codice.
    Cio'   premesso,   le   banche   popolari   e   le  BCC  dovranno
tempestivamente  deliberare  le  modifiche statutarie volte a rendere
coerente  la  propria regolamentazione societaria con le disposizioni
civilistiche  imperative.  Assume  particolare  rilievo,  per le BCC,
l'introduzione  in  statuto  delle  clausole  «mutualistiche»  di cui
all'articolo  2514  c.c.,  tra le quali si richiama, per il carattere
innovativo,  quella  prevista  dalla  lettera  b)  del  primo  comma,
concernente  i  limiti  alla remunerazione degli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci.
    Con  riguardo  agli  altri  interventi  sullo  statuto, le banche
cooperative  si  atterranno  alle indicazioni, contenute nella citata
comunicazione  della  Banca  d'Italia  del marzo  2004, in materia di
controllo  contabile,  di  poteri  del  presidente  del  consiglio di
amministrazione,  di  termini per la convocazione dell'assemblea e di
delega  di competenze dell'assemblea al consiglio di amministrazione.
In particolare, con riguardo al controllo contabile nelle BCC, queste
ultime  dovranno,  entro il predetto termine del 30 giugno 2005 (cfr.
articolo 150-bis,   comma  7,  TUB),  valutare  nell'esercizio  della
propria autonomia organizzativa se mantenere al collegio sindacale la
funzione  di controllo contabile (cfr. articolo 52, comma 2-bis, TUB)
ovvero  affidare la stessa funzione a un soggetto esterno fornito dei
necessari  requisiti  professionali (secondo il regime ordinariamente
previsto dal codice civile per le societa).
    L'ampia  portata  dell'intervento  normativo  in  oggetto ha reso
necessaria,  con  riferimento  alle BCC, una revisione dello «statuto
tipo»  per  adeguarlo  alle  innovazioni  derivanti  dalla riforma. I
relativi  lavori sono stati condotti dalla Federazione italiana delle
banche di credito cooperativo in raccordo con il nostro Istituto.
    Per  quanto  concerne gli adempimenti di vigilanza ex articolo 56
TUB,  potra'  essere  omessa  l'informativa  preventiva (prevista dal
Titolo  III,  capitolo  1,  sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni di
vigilanza)  da  parte  delle  banche  cooperative  per  i progetti di
revisione  statutaria  recanti  esclusivamente  gli  adeguamenti alle
norme  inderogabili  indicate  in  allegato e, con riguardo alle BCC,
anche  per gli interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto
tipo»;  l'informativa preventiva dovra' , invece, essere resa in ogni
caso   dalle   banche   popolari   con   azioni  quotate  in  mercati
regolamentati,  in  relazione alle specifiche disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali ad esse applicabili.