IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuita' ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli; Visto il differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli attuato con ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2003; Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa dell'alta diffusivita' e virulenza della malattia assume, a tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale; Visto il Regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo che, modificando gli allegati I e II del Regolamento CEE 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio; Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare; Considerato che l'impiego della zincobacitracina e' ritenuto necessario in ausilio ad altri principi attivi per contrastare in modo efficace la malattia; Tenuto conto che sussiste a tutt'oggi, il pericolo che gli allevatori, per contenere la malattia, possano utilizzare sostanze non autorizzate; Ritenuto necessario proseguire il piano controllato d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 con un ulteriore differimento in attesa dell'immissione in commercio di medicinali veterinari a base di zincobacitracina; Ordina: Art. 1. 1. E' ulteriormente differito, a decorrere dal 10 febbraio 2005, per dodici mesi, il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore ai sensi delle ordinanze del Ministro della salute del 7 maggio 2002 e del 24 dicembre 2003. 2. Le regioni e le province autonome che hanno aderito al piano sono tenute a dare tempestiva comunicazione dell'ulteriore differimento di cui al comma 1 al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti.