IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modifiche;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive
modifiche,   che  stabilisce  le  caratteristiche  di  innocuita'  ed
efficacia  di  un  farmaco indispensabili per consentire al Ministero
della   salute  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio su tutto il territorio nazionale;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di
protezione  degli  animali  utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini specifici;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 7 maggio 2002
concernente   il   piano  controllato  d'impiego  sperimentale  della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli;
  Visto  il  differimento  e modifica del piano controllato d'impiego
sperimentale  della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei
conigli  attuato  con  ordinanza  del  Ministro  della  salute del 24
dicembre 2003;
  Considerato  che  l'enterocolite  enzootica  del  coniglio  a causa
dell'alta   diffusivita'   e   virulenza  della  malattia  assume,  a
tutt'oggi,  i  caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al
settore cunicolo nazionale;
  Visto  il Regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo
che,  modificando gli allegati I e II del Regolamento CEE 2377/90 del
Consiglio,   che   definisce   la   procedura   comunitaria   per  la
determinazione   dei   limiti   massimi  dei  residui  di  medicinali
veterinari  negli  alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti
massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio;
  Considerato,  pertanto,  che  in futuro potranno essere disponibili
medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a
specie da produzione alimentare;
  Considerato   che  l'impiego  della  zincobacitracina  e'  ritenuto
necessario  in  ausilio  ad  altri principi attivi per contrastare in
modo efficace la malattia;
  Tenuto  conto  che  sussiste  a  tutt'oggi,  il  pericolo  che  gli
allevatori,  per  contenere  la malattia, possano utilizzare sostanze
non autorizzate;
  Ritenuto  necessario  proseguire  il  piano  controllato  d'impiego
sperimentale  di  cui  all'ordinanza  del Ministro della salute del 7
maggio  2002  con un ulteriore differimento in attesa dell'immissione
in commercio di medicinali veterinari a base di zincobacitracina;
                               Ordina:

                               Art. 1.

  1.  E'  ulteriormente  differito, a decorrere dal 10 febbraio 2005,
per  dodici  mesi,  il piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore
ai  sensi delle ordinanze del Ministro della salute del 7 maggio 2002
e del 24 dicembre 2003.
  2.  Le  regioni  e  le province autonome che hanno aderito al piano
sono   tenute   a   dare   tempestiva   comunicazione  dell'ulteriore
differimento  di cui al comma 1 al Ministero della salute - Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti.