IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, in particolare l'art. 4, che, in relazione ad esigenze di produ-zione e di consumo, conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di stabilire gamme di quantita' o di capacita' nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati e diverse da quelle previste negli allegati al medesimo; Visti l'art. 1, comma 2, l'art. 10, comma 3, e l'art. 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che individuano criteri precisi per la conservazione, l'utilizzazione e l'etichettatura delle acque minerali; Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE; Considerata la necessita' di prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore; Decreta: Art. 1. 1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, viene aggiunta, dopo la voce 2.1 di cui al punto 2 «Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)» la seguente voce: «2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantita' non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.».