IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391,  recante  la  disciplina  metrologica  del preconfezionamento in
volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, in
particolare  l'art. 4, che, in relazione ad esigenze di produ-zione e
di  consumo,  conferisce  al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  il  potere  di  stabilire  gamme di quantita' o di
capacita' nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati
e diverse da quelle previste negli allegati al medesimo;
  Visti  l'art. 1, comma 2, l'art. 10, comma 3, e l'art. 11, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 105, che
individuano  criteri  precisi per la conservazione, l'utilizzazione e
l'etichettatura delle acque minerali;
  Visti  gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, recante disciplina delle acque di sorgente;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione  europea ai sensi della
direttiva 98/34/CE;
  Considerata la necessita' di prescrivere un sistema di gamme per le
acque  minerali  naturali  e  le acque di sorgente, in relazione alle
esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  All'allegato  I  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 maggio  1980,  n. 391, e successive modificazioni, viene aggiunta,
dopo  la  voce  2.1  di cui al punto 2 «Prodotti alimentari venduti a
volume (valore in ml)» la seguente voce:
    «2.2.  Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla
somministrazione  in contenitori di quantita' non superiore a 500 ml:
125 - 250 - 330 - 500.».