IL DIRETTORE GENERALE autotrasporto persone e cose Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio; Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2005, recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi. 2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario. 3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.