IL DIRETTORE GENERALE
                    autotrasporto persone e cose

  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le
condizioni  per  l'ammissione  di  vettori non residenti ai trasporti
nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal
regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del  18 marzo  2005,  recante
«Disposizioni   concernenti   l'esecuzione   in  territorio  italiano
dell'attivita'  di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo»,
in  particolare  l'art.  3  che  prevede  l'emanazione di un apposito
decreto applicativo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o  dell'Accordo  spazio  economico  europeo,  che  effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  anche  non  consecutivi,  non superiore a trenta
nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
  2.  I  veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il
territorio  nazionale  o, comunque, non essere presenti sullo stesso,
almeno una volta per ogni mese di calendario.
  3.  L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale
e  di  uscita  dallo  stesso  deve  essere  apposta  sul libretto dei
resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.