IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.  3,  recante
«Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali
ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali», di seguito denominato «Regolamento»;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante
«Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e
in particolare gli articoli 48 e 71;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si
sono  pronunciati:  l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota
n.  90933  del  6  dicembre  2004;  il Dipartimento per la Ragioneria
generale  dello  Stato,  con  nota  n. 113946 del 14 ottobre 2004; il
Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle
cose   ed   ai  beni  di  cui  all'art.  48,  comma  1,  del  Codice,
l'assicurazione  prevista  dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6,
primo periodo, del Codice medesimo, puo' essere rilasciata:
    a) per  le  mostre  e  le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse  dal  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di
seguito  denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la
partecipazione  statale,  che  si realizza mediante la collaborazione
dei  competenti  organi  del  Ministero alla definizione del relativo
progetto  tecnico-scientifico  e attraverso la presenza, nel comitato
scientifico  e  nel  comitato  organizzatore  della  mostra  o  della
manifestazione,  di un dirigente o di un funzionario da lui delegato,
appartenenti  ai  ruoli  tecnico-scientifici,  in  rappresentanza del
Ministero.  Per  tale  partecipazione,  non  sono previsti compensi o
rimborsi di spese a carico del Ministero;
    b) per  le  mostre  e  le  manifestazioni promosse all'estero dal
Ministero  o  da  enti  pubblici,  da  istituti  italiani  di cultura
all'estero  o  da  organismi  sovranazionali,  con  la partecipazione
statale,  che  si  realizza mediante la collaborazione dei competenti
organi   del   Ministero   alla  definizione  del  relativo  progetto
tecnico-scientifico   e   attraverso   la   presenza,   nel  comitato
scientifico  e  nel  comitato  organizzatore  della  mostra  o  della
manifestazione,  di un dirigente o di un funzionario da lui delegato,
appartenenti  ai  ruoli  tecnico-scientifici,  in  rappresentanza del
Ministero,  senza  che  cio' comporti oneri a carico di quest'ultimo.
Per  quanto  attiene  alle  mostre  e alle manifestazioni organizzate
dagli   organismi   sovranazionali   si   puo'   tenere  conto  della
collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.