IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», di seguito denominato «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e in particolare gli articoli 48 e 71; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si sono pronunciati: l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota n. 90933 del 6 dicembre 2004; il Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 113946 del 14 ottobre 2004; il Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle cose ed ai beni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, l'assicurazione prevista dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6, primo periodo, del Codice medesimo, puo' essere rilasciata: a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero. Per tale partecipazione, non sono previsti compensi o rimborsi di spese a carico del Ministero; b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero, senza che cio' comporti oneri a carico di quest'ultimo. Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si puo' tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.