Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda  intesa  ad ottenere la protezione della denominazione «Crudo
di  Cuneo»  come  denominazione  di  origine  protetta  ai  sensi del
Regolamento  (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di promozione
e tutela del Prosciutto di Cuneo, con sede in Cuneo, Corso Dante, 51,
esprime   parere   favorevole   sulla  stessa  e  sulla  proposta  di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «disciplina
dell'imposta  di  bollo»,  e successive modifiche, al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Proposta di Disciplinare di Produzione della denominazione di origine
protetta «Crudo di Cuneo»
                               Art. 1.

                     Denominazione del prodotto

    La  denominazione  di origine protetta «Crudo di Cuneo» individua
esclusivamente  il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche
ottenute  con  le  procedure  di  produzione  e  nell'area  di cui al
presente disciplinare.