IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto   il  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  del  Consiglio  del
14 luglio   1992,   relativo   alla   protezione   delle  indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari;
  Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  della  cooperativa Rapolla Fiorente
societa'  cooperativa  a  r.l.,  intesa  ad ottenere la registrazione
della  denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio  extravergine  di
oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992;
  Vista  la nota protocollo n. 61661 del 9 marzo 2005 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  cooperativa  Rapolla Fiorente
societa'  cooperativa  a  r.l.,  ha  chiesto  la  protezione a titolo
transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto
regolamento  CEE  n. 2081/1992 come integrato all'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/1997  sopra richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Vulture»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Rapolla
Fiorente societa' cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Vulture»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di
produzione  allegato  alla  nota  n.  61661  del  9 marzo 2005, sopra
citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/1992  del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2  del  regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del
17 marzo   1997,   alla  denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio
extravergine di oliva.