All'AGEA
                              - Ufficio Monocratico
                              - Area Controlli
                              - Area autorizzazione pagamenti
                            All'Organismo   pagatore   della  Regione
                            Veneto - AVEPA
                            All'Organismo   pagatore   della  Regione
                            Emilia-Romagna - AGREA
                            All'Organismo   pagatore   della  Regione
                            Lombardia     -     Direzione    generale
                            agricoltura
                            All'Organismo   pagatore   della  Regione
                            Toscana - ARTEA
                            All'Organismo   Pagatore   della  Regione
                            Basilicata - ARBEA
                            All'Ente Nazionale Risi
                            Al  Centro Assistenza Agricola Coldiretti
                            S.r.l.
                            Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
                            Al C.A.A. CIA S.r.l.
                            Al CAA Copagri S.r.l.
                            Al Coordinamento CAA c/o CAALPA
                                e, per conoscenza:
                            Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali
                            - Segreteria tecnica
                            -   Direzione  generale  delle  politiche
                            agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.
  A  seguito delle attivita' connesse con la ricognizione preventiva,
avviata  ai  sensi  dell'art.  12  del Reg. (CE) n. 795/04 e ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del Ministro per le politiche
agricole  e  forestali  del  20 luglio  2004(1),  e  attuata  con  la
circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, e' attualmente in
corso  la  comunicazione  ai  singoli  agricoltori, prevista ai sensi
dell'art.  34  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03(2), dei titoli provvisori
calcolati ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03(3).
  Con   la   presente  circolare  vengono  pertanto  disciplinate  le
modalita' per la fissazione dei titoli oggetto di comunicazione.

2. La comunicazione dei titoli provvisori.
  Il   numero   e  l'importo  unitario  dei  titoli  provvisori  sono
comunicati  agli  agricoltori  interessati  mediante  lettera  il cui
fac-simile e' allegato alla presente circolare (allegato 1).
  Detti   titoli   derivano  dai  dati  di  riferimento  in  possesso
dell'AGEA,  cosi'  come  essi  risultano  contenuti negli archivi del
Sistema  Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), anche in seguito alla
ricognizione  preventiva  ed  alla correzione finora effettuata delle
anomalie riscontrate sulle domande di aiuto presentate nel periodo di
riferimento 2000-2002.
  In  particolare,  dai  dati  di  riferimento  derivano l'importo di
riferimento  e la superficie di riferimento, calcolati secondo quanto
disposto  dagli  articoli 37  e  43  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03,  e
dall'allegato VII del Regolamento stesso(4).
  Ai  sensi  dell'art.  43  citato,  il numero dei titoli spettanti a
ciascun  agricoltore  interessato  e'  pari  al  numero di ettari che
compongono  la  superficie  di  riferimento,  e l'importo unitario di
ciascun  titolo,  fatto salvo quanto si dira' in seguito per i titoli
speciali,  e'  calcolato  dividendo  l'importo  di  riferimento sopra
descritto per la superficie di riferimento.
  Il   dettaglio   delle   modalita'   di   calcolo  seguite  per  la
determinazione   del   numero  e  dell'importo  unitario  dei  titoli
provvisori  e' indicato in allegato alla presente circolare (allegato
2).
  I  titoli  calcolati  sono registrati presso il Sistema Informativo
Agricolo  Nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il
sistema  di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli all'aiuto
previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004(5).
  L'Organismo  Pagatore  competente rende disponibile le informazioni
registrate agli interessati secondo modalita' dallo stesse definite.

3. Categorie di titoli.
  La  regolamentazione  comunitaria identifica tre distinte categorie
di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».
  3.1   I  titoli  ordinari  sono  quelli  calcolati  a  norma  degli
articoli 37,  43  e  47  del  Reg.  (CE)  n. 1782/2003(6), secondo le
modalita'  di  cui  all'allegato  VII del Regolamento citato. Si deve
precisare che, ai sensi dell'art. 43, par. 2 e 3, nella superficie di
riferimento   rientra   l'intera   superficie   foraggera   aziendale
determinata  secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato 2 della
presente circolare.
  3.2  I  titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53
del  Reg.  (CE) n. 1782/2003(7), e corrispondono alla media triennale
degli   ettari   oggetto   di   ritiro   dalla  produzione  a  titolo
obbligatorio.  Il  loro valore e' calcolato, analogamente al caso dei
titoli  ordinari,  dividendo  l'importo medio triennale dei pagamenti
ricevuti  per il ritiro obbligatorio per il numero medio triennale di
ettari  ritirati.  Ai  sensi  dell'art.  54,  par. 6, del Regolamento
citato(8),  i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su
qualsiasi altro titolo.
  3.3  I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono
quelli  calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003(9),
spettanti  ad  agricoltori  che  nel  periodo  di riferimento abbiano
percepito  pagamenti  dei  premi  zootecnici  di  cui all'art. 47 del
medesimo  Regolamento(10),  qualora essi non dispongano di superficie
di  riferimento  oppure  il  cui titolo per ettaro risulti di importo
unitario superiore a 5.000 Euro.
  Nel   caso   in  cui  l'agricoltore  interessato  non  disponga  di
superficie  di  riferimento,  i  titoli sono calcolati per ogni 5.000
Euro  (o  frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo
di  riferimento  corrispondente  alla  media  triennale dei pagamenti
zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.
  Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di
riferimento  ma  il  titolo  per  ettaro  risulti di importo unitario
superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore
di  5.000  Euro  per  quanti  ettari  di  superficie  di  riferimento
posseduti  e  titoli  speciali  di  taglio  massimo di 5.000 Euro per
l'importo di riferimento residuo.
  I   titoli  in  questione,  sono  definiti  dalla  regolamentazione
comunitaria  sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari»,
perche',  in  deroga  all'obbligo  previsto per l'utilizzo dei titoli
ordinari  di  fornire  una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del
Reg.  (CE)  n.  1782/2003(11),  dispone  che gli intestatari di detti
titoli  mantengano  obbligatoriamente  almeno  il  50% dell'attivita'
agricola  svolta  nel  periodo  di riferimento, espressa in Unita' di
Bestiame Adulto (UBA).

4. Caratteristiche dei titoli.
  I  titoli  oggetto  di  comunicazione  sono  provvisori,  in quanto
suscettibili  di  variazioni,  sia in aumento che in diminuzione, nel
numero e nel valore.
  4.1 I casi in cui puo' farsi luogo ad una riduzione del valore sono
i seguenti:
    ai sensi dell'art. 41 di cui al Reg. (CE) n. 1782/03(12), qualora
la  somma  di tutti gli importi di riferimento superi il massimale di
spesa nazionale previsto dall'allegato VIII del medesimo regolamento,
al  fine  di  rispettare  detto  massimale  e'  operata una riduzione
percentuale  lineare degli importi di riferimento, con la conseguente
riduzione del valore dei titoli provvisori comunicati;
    ai  sensi del successivo art. 42, dopo aver eventualmente operato
la  riduzione di cui al punto precedente, si procede ad una ulteriore
riduzione  percentuale  lineare  al  fine  di  costituire una riserva
nazionale,  necessaria per l'attribuzione dei titoli agli agricoltori
che   rientrino  nelle  ipotesi  di  cui  allo  stesso  art.  42  del
regolamento (CE) n. 1782/03(13);
    ai sensi della lettera A, par. 2, dell'allegato VII del Reg. (CE)
n.  1782/03(14),  dal  2006  e' altresi' ridotto l'importo dell'aiuto
supplementare  per  il grano duro: nel 2005 il valore considerato per
il  calcolo  dell'importo  di  riferimento per tale regime di premio,
nelle  zone  tradizionali,  e' di 291 Euro/ha, mentre per le zone non
tradizionali   e'  di  46  Euro/ha;  tali  valori  dal  2006  passano
rispettivamente a 285 Euro/ha e a 0 Euro/ha; tale diminuzione provoca
una corrispondente riduzione del valore dei titoli.
  4.2  Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbero
aumentare  o  ridursi  per  la  considerazione  di  mutate situazioni
aziendali  registrate  con le procedure della ricognizione preventiva
di cui alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro
il termine del 15 maggio 2005.
  4.3  Il  numero  ed  il  valore  dei  titoli potrebbero aumentare a
seguito delle anomalie rilevate sulle domande di aiuto presentate nel
triennio   di   riferimento,   risolte   ai   sensi  della  circolare
dell'Organismo Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre 2004.
  4.4 Infine il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a
seguito  di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie come
previsto dall'art. 23-bis del Reg. (CE) n. 795/2004(15).
  Alla  luce  di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi
saranno  oggetto  di specifica comunicazione, entro il termine di cui
all'art.   12,  par. 4,  del  Reg.  (CE)  n.  795/2004(16),  dopo  la
presentazione  e la verifica di tutte le domande di accesso al regime
di  pagamento  unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che
perverranno agli Organismi Pagatori entro il 16 maggio 2005.
  Tra le caratteristiche dei titoli si deve segnalare la possibilita'
che essi siano, in determinati casi, soggetti a specifici vincoli.
  In   particolare,   l'art.  42,  paragrafo  8,  del  Reg.  (CE)  n.
1782/2003(17), prevede che i titoli attribuiti utilizzando la riserva
nazionale non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni
a  decorrere  dalla loro attribuzione, e che un titolo non utilizzato
in  ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente
nella  riserva  nazionale. Agli stessi vincoli sono soggetti i titoli
attribuiti,  secondo  il  disposto  dell'art.  37,  par.  2(18),  del
Regolamento  citato,  agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita'
durante  il  periodo  di riferimento (nel 2001 o nel 2002), in quanto
detti  titoli  sono,  ai sensi dell'art. 43, par. 1(19), dello stesso
Regolamento, assimilati a titoli da riserva.

5. Fissazione dei titoli.
  Come  si  e'  evidenziato  sopra,  i titoli attualmente in corso di
comunicazione  sono  provvisori, e per poter essere utilizzati devono
essere «fissati».
  La  fissazione  dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda,
contenente i dati di cui al modello fac-simile allegato alla presente
circolare  (allegato  3).  Oggetto  della  domanda di fissazione sono
tutti  i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non e' infatti
consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.
  La  domanda  di  fissazione  deve  pervenire all'Organismo Pagatore
competente entro il 16 maggio 2005.
  La  scadenza  sopra  riportata  tiene  conto  che il termine del 15
maggio, indicato nel decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali del 5 agosto 2004, cade in un giorno festivo.
  La  domanda  di  fissazione dei titoli deve essere presentata prima
dell'eventuale  domanda  di  accesso al regime di pagamento unico per
l'anno  2005.  E'  tuttavia  consentita  la presentazione contestuale
delle due domande.
  Per   presentazione  contestuale  delle  domande,  fatto  salvo  il
principio  che  la domanda di fissazione precede quella di pagamento,
si  intende  la  presentazione,  nelle forme stabilite dall'Organismo
Pagatore, di entrambe le domande nel medesimo giorno.
  Ai sensi di quanto previsto all'art. 21-bis del Regolamento (CE) n.
796/2004(20)   (articolo   introdotto   dal  Reg.  (CE)  n.  239/2005
dell'11 febbraio  2005), se la domanda di fissazione viene presentata
oltre  il  termine  sopra  indicato  e entro il limite di venticinque
giorni  di  calendario da tale termine, viene applicata una riduzione
del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti
spettanti,  nell'ambito  del  regime  di pagamento unico, per la sola
campagna 2005.
  Trascorsi venticinque giorni di calendario, ovvero dopo il 9 giugno
2005,  la  domanda  e'  considerata irricevibile; all'agricoltore non
viene  assegnato  alcun  titolo  e  i  relativi importi alimentano la
riserva nazionale di cui all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03(21).
  I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione
dei titoli provvisori devono dichiarare:
    di  essere  agricoltore  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1782/2003(22);
    in caso di fissazione di titoli ordinari o di ritiro, di avere la
disponibilita'  di  almeno  0,3  ha  di  superficie agricola ai sensi
dell'art.  6,  comma  9,  del  decreto ministeriale 5 agosto 2004, n.
1787(23).
  Detta  condizione  non  e'  richiesta  per i titoli speciali di cui
all'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03(24).
  Si  precisa  che  la  fissazione  dei titoli come «speciali» non e'
automatica;  essa  e' subordinata ad una richiesta esplicita da parte
dell'agricoltore  di voler aderire alla deroga ai sensi dell'art. 49,
paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1782/03(25), contenuta all'interno della
domanda  di  fissazione.  In  mancanza  di  tale  richiesta  i titoli
speciali vengono considerati come titoli ordinari.
  I  titoli speciali richiesti e non confermati come tali, e pertanto
fissati   come  ordinari,  devono  essere  necessariamente  associati
ciascuno  ad  un  ettaro  di  superficie ammissibile ai fini del loro
utilizzo.
  Si  precisa  inoltre  che  la  definizione della caratteristica del
titolo, ordinario o speciale, e' responsabilita' dell'agricoltore che
fissa il titolo.

6. Modalita' di presentazione delle domande di fissazione.
  Le  domande  di  fissazione  dei  titoli provvisori comunicati sono
presentate,  da  parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori,
persone fisiche o giuridiche, all'Organismo Pagatore competente sulla
base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della
sede legale (persone giuridiche).
  In  deroga  a  tale criterio generale ed in presenza di aziende con
una o piu' UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di
piu'  Organismi  Pagatori, queste possono richiedere di costituire il
fascicolo  unico  aziendale  in  sede  diversa  da quella legale o di
residenza  purche'  sia presente una UTE dell'Azienda. Tale richiesta
e'  inoltrata  all'Organismo  Pagatore  competente  per  sede legale,
all'Organismo   Pagatore   prescelto   e   all'AGEA  -  Organismo  di
Coordinamento.
  Al   termine   dell'istruttoria   svolta   l'AGEA  -  Organismo  di
Coordinamento  provvede  ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega
all'Organismo Pagatore prescelto.
  Sulla  base di tale principio, la domanda di fissazione deve essere
presentata  all'Organismo Pagatore, determinato come sopra, presso il
quale e' stato costituito il fascicolo aziendale.

7. Casi particolari.
  Le  casistiche  sotto  riportate dal punto 7.1 al punto 7.5 possono
comportare  il  ricalcolo  dei  titoli  comunicati  e,  se  del caso,
l'aumento o la diminuzione anche nel numero dei titoli.
  In   ogni  caso,  gli  eventuali  nuovi  titoli  calcolati  vengono
registrati nel SIAN.
  Qualora  i cambiamenti nel numero dei titoli spettanti, avvenissero
dopo  la  fissazione  dei  titoli  comunicati, i nuovi titoli vengono
fissati   d'ufficio,   considerando  la  manifestazione  di  volonta'
dell'agricoltore registrata con la domanda di fissazione, sufficiente
a  fissare  anche  i  titoli che nascono, ad esempio, a seguito della
soluzione  di  un'anomalia  o  per  la  registrazione di un movimento
aziendale.
  Se  i  nuovi titoli nascono dopo la presentazione di una domanda di
aiuto,  l'agricoltore  verra'  informato tempestivamente dell'evento;
l'agricoltore ha due possibilita':
    1.  Se  non  sono  decorsi  i  tempi  (entro  il 16 maggio), puo'
presentare   una   domanda  che  sostituisca  quella  precedentemente
presentata.
    2.  Se sono decorsi i tempi per la presentazione della domanda ma
non  quelli  per  le domande di modifica (31 maggio), puo' presentare
domanda di modifica.
  Trascorsi  anche  i  termini  per la presentazione delle domande di
aiuto  in  ritardo  (25  giorni di calendario oltre il termine del 15
maggio),  vale  a  dire  dopo  il  9 giugno  2005,  si  procedera' al
ricalcolo  totale  di  tutti i titoli per la registrazione dei titoli
definitivi  entro  il  15 agosto  2005  ovvero,  qualora ricorrano le
condizioni previste all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
795/2004(26), entro il 31 dicembre 2005.
  Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di
presentazione  delle  domande  di aiuto e entro la determinazione dei
titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore:
    1.  se l'agricoltore ha presentato comunque domanda di aiuto e ha
superfici  ammissibili  coerenti  con  l'utilizzo dei nuovi titoli: i
nuovi  titoli  possono comunque essere inseriti in domanda, invocando
la causa di forza maggiore;
    2.  se  l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto: i nuovi
titoli hanno valore solo dalla campagna successiva.
  Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di
presentazione  delle  domande  di  aiuto e dopo la determinazione dei
titoli  definitivi,  generi  nuovi  titoli a favore dell'agricoltore,
tali  titoli,  ai  sensi  dell'art.  23-bis  del  regolamento (CE) n.
795/2004(27), sono validi a partire dalla campagna 2006.
  Le  casistiche di cui ai punti 7.6 e 7.7 riguardano le modalita' di
trasferimento  dei  titoli  a  seguito  di  vendita o di locazione di
azienda  effettuate  entro  la data di presentazione delle domande di
fissazione (16 maggio 2005).

7.1 Movimenti aziendali.
  Ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 dell'art. 33
del  regolamento  (CE) n. 1782/2003(28) e ai sensi degli articoli 13,
14  e  15  del  regolamento  (CE)  n. 795/2004(29), nonche' di quanto
disciplinato  nel  decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, e'
possibile  registrare  i  movimenti  aziendali relativi a successione
effettiva  e  anticipata,  cambiamenti  della forma giuridica o della
denominazione,  scissioni  e  fusioni, entro il termine del 16 maggio
2005, previsto per la presentazione delle domande di aiuto.
  Tale  registrazione avviene con le stesse modalita' previste per la
ricognizione   preventiva,   riportate   nella   circolare   Agea  n.
ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:
    http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSe
zione/default.htm.
  Si  precisa che non e' possibile registrare movimenti aziendali che
diminuiscano  il  numero dei titoli gia' fissati dall'agricoltore: in
questo   caso   si  dovra'  procedere  prima  all'annullamento  della
fissazione  dei  titoli  e  successivamente  alla  registrazione  del
movimento aziendale.
  I  casi  di movimenti aziendali che non importino modifica dei dati
di  riferimento  ma  solo  movimento  di titoli provvisoriamente gia'
assegnati possono essere gestiti direttamente sui sistemi informativi
degli  Organismi  Pagatori  che  abbiano rese disponibili le apposite
funzionalita'.

7.2 Circostanze eccezionali.
  Le  circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE)
n.  1782/2003(30)  sono elencate nel decreto ministeriale n. 1628 del
20 luglio 2004(31).
  La registrazione di tali circostanze avviene con le modalita' a suo
tempo  riportate  nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre
2004  e  nella circolare Agea n. ACIU.2005.00002 del 10 gennaio 2005,
disponibili all'indirizzo internet:
    http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/
NormativaSezione/default.htm.
  Il  termine per la presentazione e l'ammissibilita' delle stesse e'
prorogato, ai sensi del decreto ministeriale del 24 febbraio 2005, al
31 marzo 2005.

7.3 Correzione anomalie.
  La  circolare  dell'Organismo  Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre
2004,  ha  disciplinato  la  procedura  di risoluzione delle anomalie
correggibili,  finalizzata  all'accertamento  dei  titoli individuali
derivanti dall'applicazione del Reg. (CE) n. 1782/03.
  La circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 3 del 28 gennaio 2005,
ha  prorogato  il  termine  ultimo  per  la correttiva delle anomalie
correggibili,  relative al periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002)
alla data del 31 marzo 2005.

7.4 Foraggi essiccati.
  L'allegato  VII del regolamento (CE) 1782/2003, alla lettera D(32),
disciplina  le  modalita' di calcolo degli importi di riferimento per
gli  agricoltori  che  hanno consegnato dei foraggi nell'ambito di un
contratto, come previsto all'art. 9, lettera c), del regolamento (CE)
n. 603/95(33), o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'art.
10  dello  stesso  regolamento(34).  Tali  modalita'  di calcolo sono
basate   sulle  quantita'  di  prodotto  consegnate  nel  periodo  di
riferimento  alle aziende trasformatrici e sulle superfici dichiarate
nei contratti sottoscritti nel periodo stesso.
  Agea  ha pertanto provveduto al calcoli dei titoli sulla base delle
informazioni  contenute  nei  registri  di  magazzino e nei contratti
registrati nelle basi dati del SIAN.
  Qualora   l'agricoltore  interessato  verifichi  un'anomalia  nella
considerazione dei dati produttivi utilizzati ai fini del calcolo dei
titoli all'aiuto, puo' richiederne la correzione, all'Agea, allegando
copia  della  documentazione comprovante la validita' dei dati in suo
possesso,  attraverso  il CAA mandatario, ovvero, nel caso in cui non
abbia  dato  mandato  ad alcun CAA, presentandosi o facendo pervenire
mediante  raccomandata  A/R,  entro il 15 aprile 2005, tutti i giorni
dalle  9:00 alle 13:00, presso l'ufficio competente per il settore in
questione, al seguente indirizzo:
    AGEA  -  PAC  -  Prodotti  Animali  -  Seminativi e Foraggi - via
Torino, 45 - 00184 Roma - (I° piano - stanza 12).
  La documentazione comprovante la validita' dei dati in possesso del
produttore,  da  consegnare al CAA o far pervenire ad AGEA secondo le
modalita' sopra riportate, e' la seguente:
    autocertificazione,  resa  ai  sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il
produttore dichiara:
      la quantita' e la tipologia di foraggio consegnato alla ditta;
      gli ettari coltivati;
    copia   delle   fatture   di   vendita  dei  foraggi  alla  ditta
trasformatrice;
    copia del contratto (modello FE);
    autocertificazione  della  ditta  trasformatrice,  resa  ai sensi
dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445, nella quale il responsabile legale della ditta stessa
dichiara:
      la   quantita'  e  la  tipologia  di  foraggio  consegnato  dal
produttore;
      la  quantita'  e  la  tipologia  di  foraggio trasformato dalla
ditta;
      gli  ettari  coltivati  dal produttore risultanti dal contratto
FE.

7.5  Agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di
riferimento.
  L'art.  37,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003(35)
prevede,  per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola
nel  2001  o  nel  2002, che l'importo di riferimento sia uguale alla
media  dei  pagamenti  che ha percepito nell'anno civile o negli anni
civili durante i quali ha svolto la sua attivita' agricola.
  Questa  fattispecie,  come illustrato nell'allegato 2 alla presente
circolare,  si  concretizza  con un calcolo della media dei pagamenti
che  non e' suddiviso per il numero di anni del triennio (tre) ma per
il numero di anni (due o uno) durante i quali l'agricoltore ha svolto
la sua attivita' agricola.
  Si  sottolinea  che  tale condizione comporta, da una parte, che il
calcolo  del  titolo  all'aiuto  e'  basato  su  una media ponderata,
dall'altra  parte,  che,  ai  sensi  dell'art. 43, paragrafo 1, terzo
comma,  del regolamento (CE) n. 1782/2003(36), i titoli calcolati con
questo  criterio  non  possono  essere  trasferiti  per un periodo di
cinque  anni  dalla  loro  attribuzione e un titolo non utilizzato in
ciascun  anno  del  suddetto  quinquennio riconfluisce immediatamente
nella riserva nazionale.
  L'art.  2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004(37) prevede
che  l'agricoltore  che  si trova in questa situazione e' una persona
fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio
conto  alcuna  attivita'  agricola, ne' ha esercitato il controllo su
una persona giuridica dedita ad un'attivita' agricola nei cinque anni
precedenti l'inizio della nuova attivita' agricola.
  Condizioni  necessarie  e  sufficienti  per il riconoscimento della
fattispecie sopra descritta sono:
    1.  dichiarazione  dell'agricoltore di trovarsi nella fattispecie
di cui al citato art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004
da  registrare all'interno del fascicolo elettronico del SIAN, con le
citate  procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare
Agea  n.  ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo
internet:
      http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/
NormativaSezione/default.htm.
    2.  presenza  di  domande  di aiuto per i settori coinvolti dalla
riforma della PAC nei soli anni 2001 o 2002;
    3.   assenza   di   atti  (domande  di  aiuto,  dichiarazioni  di
coltivazione,   contratti,  richieste  quota,  etc.)  presentati  dal
dichiarante  per  qualsiasi  regime di intervento agricolo nei cinque
anni  precedenti  l'anno  di inizio attivita' dichiarata e registrati
nel SIAN.
  Il  riconoscimento  della  qualita'  di agricoltore che ha iniziato
l'attivita'  nel periodo di riferimento e' subordinata al rispetto di
tutte le condizioni sopra elencate.

7.6  Vendita di titoli a seguito di trasferimento a titolo definitivo
di azienda.
  Nel  caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro
la  data di presentazione delle domande (art. 17 reg. CE 795/04(38)),
e'  possibile  indicare,  all'interno della domanda di fissazione, il
soggetto    o   i   soggetti   acquirenti   dei   titoli   trasferiti
contestualmente alla cessione dell'azienda.
  Per   ciascuna  tipologia  e  per  gli  identificativi  dei  titoli
trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto acquirente.
  In  caso di vendita parziale di un titolo, in domanda di fissazione
deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
  La  presentazione  della domanda di fissazione, comprensiva di tali
indicazioni puo' essere effettuata:
    7.6.1  Dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione
parziale  dell'azienda con titoli. Si precisa che nel caso di vendita
totale  dell'azienda  ad  acquirenti  diversi  la presentazione della
domanda   di   fissazione   deve   essere  effettuata  dal  venditore
assegnatario  dei  titoli  che dovra' indicare per ciascun CUAA degli
acquirenti i relativi titoli ceduti.
    7.6.2 Dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso
di  cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente
deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario
dei titoli). L'atto di delega deve essere prodotto con sottoscrizione
autentica,  ai  sensi  dell'art.  21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
  E'  necessario  allegare  l'atto  di  compravendita, indicare se la
vendita  e'  totale  o  parziale  e indicare gli ettari oggetto della
vendita   (quadro D   -   dichiarazione  allegati  della  domanda  di
fissazione).
  Tale  documentazione  puo'  non  essere  allegata  alla  domanda di
fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
  Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come
speciali  non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49
del  regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del
paragrafo  2  di  detto articolo che prevede che il cessionario possa
beneficiare  di  tale  deroga  soltanto  se tutti i titoli soggetti a
deroga sono trasferiti)(39); da questa norma consegue che:
    in   caso  di  vendita  totale  dei  titoli  speciali:  i  titoli
trasferiti  mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a
piu' cessionari;
    in  caso  di  vendita  parziale  di  titoli  speciali:  i  titoli
trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e
continuano ad essere speciali.

7.7 Locazione   di   titoli  a  seguito  di  trasferimento  a  titolo
temporaneo (affitto) di azienda.
  Nel  caso  di  contratti  di affitto conclusi o modificati entro la
data di presentazione delle domande (art. 27 del reg. CE 795/04(40)),
e'  possibile  indicare,  all'interno della domanda di fissazione, il
soggetto  o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente
al trasferimento temporaneo dell'azienda.
  Per   ciascuna  tipologia  e  per  gli  identificativi  dei  titoli
trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto locatario.
  In  caso  di  locazione  parziale  di  un  titolo,  in  domanda  di
fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
  La  presentazione  della domanda di fissazione, comprensiva di tali
indicazioni puo' essere effettuata solo dal soggetto intestatario dei
titoli locatore dell'azienda.
  E'  necessario allegare l'atto di affitto, indicare se la locazione
e'  totale  o  parziale e indicare gli ettari oggetto della locazione
(quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).
  Tale  documentazione  puo'  non  essere  allegata  alla  domanda di
fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
  Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come
speciali  non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49
del  regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del
paragrafo  2(41)  di  detto  articolo  che prevede che il cessionario
possa  beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti
a deroga sono trasferiti); da questa norma consegue che:
    in  caso  di  locazione  totale  dei  titoli  speciali:  i titoli
trasferiti  mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a
piu' cessionari;
    in  caso  di  locazione  parziale  di  titoli  speciali: i titoli
trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e
continuano ad essere speciali.
  Nel caso della locazione totale dei titoli speciali, al momento del
rientro  in  possesso degli stessi, questi mantengono il diritto alla
deroga  di  cui  all'art.  49,  paragrafo  2  del regolamento (CE) n.
1782/2003.
    Roma, 21 marzo 2005
                          Il direttore dell'area coordinamento: Nanni

      ---->   Vedere note da pag. 11 a pag. 24 del S.O.  <----