IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' di soggetti interessati; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 14; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, e, in particolare, gli articoli 7 e 8; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 17 settembre 2004 con il quale e' stata evidenziata la necessita' di introdurre tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della salute in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507; Ritenuto di dover fissare la tariffa a carico del richiedente l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2004, n. 128, di rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati e, in particolare, il punto 7 dell'allegato 2 che individua la tariffa per l'esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione; Ritenuto che le attivita' connesse alla valutazione dei protocolli relativi all'impiego di dispositivi destinati ad indagini cliniche sia assimilabile alla fattispecie di cui al richiamato punto 7, allegato 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2004; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.