IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce  il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
    Viste  le  disposizioni  per  l'uniformita'  di  trattamento  sul
diritto  agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 ed, in particolare, l'articolo 16
nel quaIe vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo;
    Visto  lo  stanziamento, pari a 144.208.000,00 euro, iscritto sul
«Fondo  di  intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la
concessione  dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio»,
di  cui  al capitolo 5517, U.P.B.25.1.2.7 «Diritto allo studio» dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per l'esercizio finanziario 2004;
    Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
16 dicembre 2004;
    Visti i dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome ed
elaborati  dal Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca
sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16;
    Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      La destinazione del fondo

    1.  I  trasferimenti  sul  Fondo di intervento integrativo per la
concessione  dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito
denominato  Fondo,  sono  destinati  dalle  Regioni  e dalle Province
autonome  alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie
degli   idonei,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 9 aprile 2001, recante
«Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari  a  norma  dell'art.  4  della legge 2 dicembre 1991, n.
390».
    2.  Per  la  concessione  delle  borse  di studio le regioni e le
province  autonome  utilizzano  prioritariamente le risorse proprie e
quelle  derivanti  dal  gettito  della tassa regionale per il diritto
allo  studio  e  successivamente  quelle del Fondo di cui al presente
decreto.
    3.  Le  eventuali  risorse  del  Fondo eccedenti, per esaurimento
delle  graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni e dalle
Province  autonome  alla  concessione  di borse di studio di prestiti
d'onore nell'anno accademico successivo.