IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui all'art. 2 e all'art. 3 del decreto stesso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico; Visto il regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delegati attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Considerato che i criteri per poter accordare aiuti de minimis sono specificati negli articoli 2 e 3 del regolamento CE 1860/04; Considerato che le avverse condizioni meteomarine registrate nell'ultimo trimestre hanno avuto gravi ripercussioni negative sui redditi delle imprese di pesca; Considerato che le imprese di pesca hanno subito un insostenibile aggravamento degli oneri derivanti dall'aumento del costo dei mezzi di produzione; Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro di tali maggiori oneri, nel quadro degli aiuti de minimis consentiti dall'Unione europea; Decreta: Art. 1. Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime e' disposta una dotazione di spesa di 8.843 migliaia di euro, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, quale parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei mezzi di produzione.