IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e in particolare l'art. 16;
  Visto  lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333
del 2 gennaio 1996 e successive modificazioni;
  Viste  le  proposte  di modifica dello statuto approvate dal senato
accademico nella seduta n. 320 dell'11 novembre 2004;
  Visto  il  parere favorevole, con alcune osservazioni, espresso dal
MIUR con nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2005;
  Vista  la  delibera  di  adeguamento alle osservazioni ministeriali
adottata dal senato accademico nella seduta del 17 marzo 2005;
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio
1989, n. 168;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Camerino, emanato con
decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 26
del 10 febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

                              «Art. 10.

                      Attivita' di valutazione

  Il comma 4 viene modificato come segue:
    4.  Il  nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il
senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato
del  rettore.  E'  composto  da cinque a sette membri, in maggioranza
esterni  all'Ateneo,  di cui almeno due nominati tra studiosi esperti
nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
  Viene   inserito   il   seguente  nuovo  comma  5  con  conseguente
scorrimento del successivo:
    5.  Il  presidente  del  nucleo partecipa con funzione consultiva
alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

                              Art. 12.
                               Rettore

  I punti a), b), c) del comma 5 vengono modificati come segue:
    5. L'elettorato attivo e' costituito:
      a) dai  professori  di ruolo e fuori ruolo e dal professori con
contratto  di lavoro subordinato a tempo determinato di durata almeno
triennale;
      b) dai  ricercatori, confermati e non e dai ricercatori a tempo
determinato purche' il loro contratto abbia durata almeno triennale;
      c) dal  personale tecnico e amministrativo nella misura del 25%
dei voti validamente espressi.

                              Art. 14.
                          Senato accademico

  I punti a) e d) del comma 2 vengono modificati come segue:
    2. Sono di sua competenza:
      a) l'elaborazione   e   approvazione   dei  piani  di  sviluppo
scientifico   e   didattico   dell'Universita',   sulla   base  delle
indicazioni  fornite  dagli altri organi di governo e dalle strutture
dell'Ateneo,  in  coerenza  con  i  piani  di  sviluppo  nazionale  e
regionale, ove esistenti;
      d) l'individuazione delle linee di sviluppo delle risorse umane
dell'Ateneo, sentiti le facolta' e i dipartimenti.
  I punti e) e q) vengono depennati.

                              Art. 15.
                    Consiglio di Amministrazione

  Il comma 4 viene modificato come segue:
    4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore;
      c) il direttore amministrativo;
      d) tre  rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno
iscritto  ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno
iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino;
      e) tre  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo,
nominati  dal  rettore  su  una  rosa  di  almeno il doppio dei posti
disponibili     indicata    dai    rappresentanti    del    personale
tecnico-amministrativo in seno al senato accademico;
      f) undici    membri   -   di   cui   almeno   quattro   esterni
all'Universita'   purche'   in  possesso  di  adeguate  competenze  e
comprovata  esperienza  -  nominati dal senato accademico su proposta
del rettore;
      g) un rappresentante del Governo.

                              Art. 18.
                   Collegio dei revisori dei conti

  Il comma 2 viene modificato come segue:
    2.  Il  collegio  e'  composto  da  quattro revisori nominati dal
consiglio  di  amministrazione  e  da un membro aggiunto indicato dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai sensi della normativa
vigente;  il  consiglio di amministrazione provvede anche alla nomina
del presidente.
  Dei  componenti  fanno  parte soggetti scelti fra appartenenti alla
magistratura  contabile,  alla  Ragioneria  generale  dello Stato, al
MIUR,  iscritti all'albo dei revisori contabili (almeno uno) ed altri
di comprovata qualificazione professionale in materia.

                              Art. 24.
                        Consiglio di facolta'

  Il comma 1 viene modificato come segue
    1. Il consiglio di facolta' e' composto:
      a) dai  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo appartenenti alla
facolta';
      b) dai ricercatori confermati e non;
      c) dai   professori   e   ricercatori  con  contratto  a  tempo
determinato di almeno 3 anni;
      d) da un rappresentante degli studenti per ciascun consiglio di
classe  o, in assenza di consigli di classe, uno per ciascun corso di
laurea attivato nella facolta';
      e) da  n.  1  rappresentante  delle  categorie dei dottorandi e
titolari di assegni di ricerca.

                              Art. 43.
                      Consiglio di dipartimento

  Il comma 6 viene modificato come segue:
    6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo,
i  ricercatori,  i  professori  e  ricercatori  con contratto a tempo
determinato  di  almeno  tre anni, il segretario amministrativo anche
con   funzioni   di   segretario  verbalizzante,  rappresentanti  del
personale   tecnico-amministrativo,   degli   iscritti  al  corsi  di
dottorato  di  ricerca,  alle  scuole  di  specializzazione  e  degli
studenti assegnatari di borse di studio presso il dipartimento.».
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Camerino, 21 marzo 2005
                                                 Il rettore: Esposito