IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20,  concernente  «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia
di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n.
17,  concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  del  31 dicembre 2003 di revoca su
rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non e' stata richiesta
la  riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n.  65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260;
  Considerato  che  i  citati  decreti in data 31 dicembre 2003 hanno
stabilito  un  periodo  di  tempo  fino  al  30 luglio  2005  per  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 21 febbraio 2005 con il quale
sono  state  sospese  le autorizzazioni all'immissione in commercio e
all'impiego  dei  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
vinclozolin,  in  considerazione  della  attuale  classificazione  in
categoria 2 di tossicita' per la riproduzione di tale sostanza attiva
e in attesa della conclusione della revisione comunitaria;
  Considerato  che  nel  sopra  citato decreto e' stato concesso alle
imprese  titolari un periodo di 90 giorni a partire dal 16 marzo 2005
per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini
che  presso gli esercizi di vendita e ad adottare nei confronti degli
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  adeguare  i decreti dirigenziali del
31 dicembre 2003 concedendo 90 giorni a partire dal 16 marzo 2005 per
il ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli
esercizi di vendita;
  Visto  in  particolare  l'art.  23 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  relativo  alle  sanzioni previste per chi immette in
commercio  e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e
le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  A  parziale  modifica  dei  decreti  del 31 dicembre 2003 citati in
premessa,  le imprese titolari dei prodotti fitosanitari riportati in
allegato  al  presente  decreto,  devono  provvedere  al ritiro delle
scorte  giacenti  sia  presso  i magazzini che presso gli esercizi di
vendita entro il 14 giugno 2005.
  Le  medesime  imprese  sono  tenute ad adottare nei confronti degli
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 29 marzo 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli