IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Visto  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»
e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  che  disciplina le attivita' di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
  Vista   la   legge  9 dicembre  1998,  n.  426  concernente  «Nuovi
interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e
4,  che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di
bonifica    e    ripristino    ambientale    dei    siti   inquinati,
l'identificazione  di  un  primo  elenco di interventi di bonifica di
interesse  nazionale  e la perimetrazione degli ambiti compresi negli
interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente
sentiti i comuni interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente
«Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni»;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la
legge  di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante «Modificazioni al
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  nonche'  alla  legge
23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo»;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18 settembre   2001,  n.  468
«Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale»;
  Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia  ambientale»  che  aggiunge  all'art. 1, comma 4, della legge
9 dicembre  1998,  n.  426,  nove  siti  da  bonificare  di interesse
nazionale tra cui quello di «Aree del Litorale Vesuviano»;
  Considerato  che  in  data  17 aprile  2003  si e' svolta presso il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio una riunione,
convocata  con  nota  prot.  n. 3797/RIBO/DI/B/P dell'11 aprile 2003,
nella  quale  e'  stata  definita una prima ipotesi di perimetrazione
provvisoria  comprendente  i territori dei comuni di Castellammare di
Stabia,  Ercolano,  Pompei,  Portici,  S.  Giorgio  a  Cremano, Torre
Annunziata   e  Torre  del  Greco  ed  e'  stata,  inoltre,  valutata
positivamente  la  proposta  del  Presidente  del Parco nazionale del
Vesuvio  di  includere  nel  perimetro del sito talune aree ricadenti
all'interno  dello  stesso Parco, inquinate da smaltimento abusivo di
rifiuti, da indicare in apposita planimetria;
  Vista  la nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18 aprile 2003, con la
quale  e'  stata  trasmessa  al  Presidente  del  Parco Nazionale del
Vesuvio  ed  ai  comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei,
Portici,  S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco la
proposta   di   perimetrazione   del  sito  di  interesse  nazionale,
concordata  nella  riunione  del  17 aprile  2003,  che  interessa il
territorio  dei  comuni  medesimi nonche' l'area marina antistante le
aree  terrestri  per  un'estensione  di  tre  km dalla costa, ai fini
dell'acquisizione  del  parere  favorevole  ai sensi dell'articolo ai
fini  dell'acquisizione  del  parere  ai  sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
  Vista  la  nota  prot.  n.  26866 del 6 maggio 2003 con la quale il
comune  di  Torre  del  Greco  esprime formale assenso in merito alla
proposta di perimetrazione;
  Vista la nota prot. n. 716/6° sett. dell'8 maggio 2003 con la quale
il  comune  di  Citta'  di  Portici  esprime l'assenso in merito alla
proposta di perimetrazione;
  Vista  la  nota  prot.  n. 17716 del 16 maggio 2003 con la quale il
comune  di  Castellammare  di  Stabia  comunica il formale assenso in
merito alla proposta di perimetrazione;
  Vista  la  nota  prot.  n.  1592 del 16 maggio 2003 con la quale il
comune  di Torre Annunziata esprime il formale assenso in merito alla
proposta di perimetrazione;
  Vista  la  nota  prot.  n. 19053 del 19 maggio 2003 con la quale il
comune  di San Giorgio a Cremano esprime il formale assenso in merito
alla proposta di perimetrazione;
  Vista  la  nota  prot.  n. 16201 del 22 maggio 2003 con la quale il
comune  di  Pompei esprime il formale assenso in merito alla proposta
di perimetrazione e trasmette la relativa cartografia;
  Vista  la  nota  prot.  n.  13211 del 4 giugno 2003 con la quale il
comune  di  Ercolano  trasmette  copia  della  delibera  della giunta
municipale  n.  138  del  27 maggio 2003, concernente la richiesta di
estensione  della perimetrazione dell'area di pertinenza di ulteriori
200  ml.  verso  il Vesuvio, per la presenza di numerosi insediamenti
abitativi;
  Vista  la  cartografia trasmessa dal Presidente del Parco nazionale
del  Vesuvio,  comprendente  i  Comuni  di  Boscoreale, Boscotrecase,
Trecase e Terzigno;
  Ritenuto  di  dover  includere  nella  perimetrazione  del  sito di
interesse  nazionale  i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e
Terzigno  ricadenti  all'interno  del Parco nazionale del Vesuvio, in
considerazione della presenza di talune aree inquinate da smaltimento
abusivo di rifiuti;
  Vista  la nota prot. n. 7831/RIBO/DI/B/P del 1° agosto 2003, con la
quale  e' stata trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge
n.  426/1998,  la  nuova  proposta  di  perimetrazione  ai  Comuni di
Boscoreale,  Boscotrecase,  Trecase  e Terzigno e, per conoscenza, ai
comuni  di  Castellammare  di  Stabia,  Ercolano, Pompei, Portici, S.
Giorgio  a  Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco gia' inseriti
nella  proposta  di  cui  alla  nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18
aprile 2003;
  Vista  la nota prot. n. 12459 del 5 settembre 2003, con la quale il
comune di Terzigno esprime il formale assenso in merito alla proposta
di perimetrazione;
  Vista  la  nota prot. n. 8210 del 5 settembre 2003, con la quale il
comune  di  Trecase esprime parere favorevole in merito alla proposta
di perimetrazione;
  Vista la nota prot. n. 18296 del 17 settembre 2003, con la quale il
comune  di  Boscoreale  esprime  il  formale  assenso  in merito alla
proposta di perimetrazione;
  Vista  la nota prot. n. 10772 del 29 settembre 2003 di trasmissione
del  decreto sindacale del comune di Boscotrecase, con cui si esprime
formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;
  Ritenuto  di dover prevedere, all'interno del perimetro allegato al
presente  decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano
regionale  di  bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,   n.   22,  delle  aree  oggetto  di  attivita'  potenzialmente
inquinanti,  individuate  nell'allegato  1  del  decreto ministeriale
16 maggio  1989,  delle  aree  oggetto  di  notifiche  ai sensi degli
articoli 7,  8  e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
nonche'  delle  aree  oggetto  di  contaminazione  passiva causata da
ricaduta   atmosferica   di   inquinanti,   ruscellamento   di  acque
contaminate,  abbandono  o  seppellimento  di  rifiuti,  subordinando
l'utilizzo  delle  aree  rientranti  nelle tipologie sopra richiamate
all'accertamento  di  conformita'  dei suoli ai valori limite fissati
nel  decreto  ministeriale n. 471/1999 per le specifiche destinazioni
d'uso  previste  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  nonche' alla
verifica  che  detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda
ove necessaria;
  Visti  i  compiti  in  materia  di  messa in sicurezza d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica dei siti di interesse nazionale affidati
dalle  Ordinanze  di  protezione  civile  al Presidente della regione
Campania - Commissario delegato;
  Ritenuto  di  dover affidare al Presidente della regione Campania -
Commissario  delegato  l'individuazione,  all'interno  del  perimetro
allegato  al presente decreto, delle aree di cui al precedente punto,
avvalendosi dell'APAT;
  Ritenuto  di  dover  comprendere  nel perimetro anche l'area marina
antistante  le  aree  terrestri  incluse  nel  perimetro  stesso  per
un'estensione  di  3 km dalla costa e comunque entro la batimetria di
50   metri  che  sara'  sottoposta  a  caratterizzazione  nei  tratti
corrispondenti  alle  aree,  interne  al  perimetro,  individuate dal
Presidente della Regione Campania - Commissario delegato ai sensi del
precedente punto;
  Ritenuto  di  dover affidare al Presidente della regione Campania -
Commissario  Delegato  la  funzione di assicurare, tramite l'APAT, la
caratterizzazione delle aree individuate, fermo restando gli obblighi
posti    in    carico    dalla   legge   ai   soggetti   responsabili
dell'inquinamento  o  del  pericolo  di  inquinamento, anche operando
direttamente con le risorse allo stesso assegnate;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia
in scala 1:120.000, allegata al presente decreto.
  2.  Il Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato per
l'emergenza   rifiuti,   entro   centoventi   giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   presente  decreto,  all'interno  del  perimetro
provvisorio,  avvalendosi  dell'APAT,  individua le aree inserite nel
Piano  regionale  di  bonifica  ex  art.  22  del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, le aree oggetto di attivita' potenzialmente
inquinanti,  individuate  nell'allegato  1  del  decreto ministeriale
16 maggio   1989,  le  aree  oggetto  di  notifiche  ai  sensi  degli
articoli 7,  8  e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
nonche' le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta
atmosferica   di  inquinanti,  ruscellamento  di  acque  contaminate,
abbandono o seppellimento di rifiuti.
  3. Le aree marine comprese nel perimetro provvisorio indicato nella
cartografia  in scala 1:120.000, allegata al presente decreto saranno
sottoposte  dal-l'ICRAM ad interventi di caratterizzazione nei tratti
corrispondenti alle aree che saranno individuate dal Presidente della
Regione Campania - Commissario Delegato ai sensi del precedente comma
2.
  4.  Il  Presidente  della  regione Campania - Commissario delegato,
avvalendosi  dell'APAT,  assicura  la  caratterizzazione  delle  aree
individuate  ai  sensi  del  precedente comma 2 quali aree oggetto di
contaminazione passiva; delle aree di competenza pubblica; delle aree
o  beni  privati  non  oggetto  di autodenuncia ex art. 9 del decreto
ministeriale   n.   471/1999   ne'   delle  attivita'  potenzialmente
inquinanti  previste  dal  decreto ministeriale 16 maggio 1989; delle
aree marine individuate ai sensi del precedente comma 3.
  5.  L'utilizzo  delle aree individuate dal Presidente della Regione
Campania  -  Commissario  Delegato ai sensi del precedente comma 2 e'
subordinato  all'accertamento,  a  seguito  della  caratterizzazione,
della  conformita'  dei  suoli  ai  valori limite fissati nel decreto
ministeriale   n.  471/1999  per  le  specifiche  destinazioni  d'uso
previste  dagli  strumenti  urbanistici vigenti nonche' alla verifica
che  detto  utilizzo  non  pregiudichi  la  bonifica  della falda ove
necessaria.
  6.  L'individuazione  di  cui  al  comma 2 non esclude l'obbligo di
bonifica  di  ulteriori  aree all'interno del perimetro che dovessero
risultare inquinate;
  7.  La  perimetrazione  potra'  essere  modificata  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui
dovessero   essere   individuate  altre  aree  esterne  al  perimetro
provvisorio con una possibile situazione di inquinamento.
  8.  La  cartografia  ufficiale e' conservata in originale presso il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed in copia
conforme presso la regione Campania.