IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visti  i  commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro
dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
a  decretare  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste,  ora con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e
con  il  Ministro  dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  in  materia  di  norme costruttive e
funzionali,   nonche'  in  materia  di  emissioni  inquinanti,  delle
macchine  agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre  1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  32  del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva
97/68/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  i
provvedimenti  da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato  inquinante  prodotti  dai  motori  a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
1° giugno  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27
giugno  2001,  di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20  giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del
3 luglio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/63/CE  della
Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
  Vista   la  direttiva  2002/88/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9 dicembre  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  L 35 dell'11 febbraio 2003, che modifica la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
i  provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e  particolato  inquinante  prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
  Sentito il Ministro della salute;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

Recepimento  della  direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 9 dicembre 2002 che modifica la direttiva 97/68/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente i provvedimenti da
adottare  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e particolato
inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna  destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali.

                               Art. 1.
  1. Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione
20 dicembre  1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2002, e' modificato
come segue:
    a) all'art. 2:
      1) l'ottavo trattino e' sostituito dal seguente:
      «  -  immissione  sul  mercato,  l'azione  di rendere un motore
disponibile  per  la  prima  volta  sul  mercato,  a titolo oneroso o
gratuito allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunita»;
      2) sono aggiunti i seguenti trattini:
      «  -  motore  di  sostituzione,  un motore di nuova costruzione
destinato  a  sostituire il motore di una macchina, che viene fornito
unicamente a tale scopo;
      -  motore  portatile,  un  motore che soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni:
        a. deve  essere  installato su un'apparecchiatura condotta da
un  operatore  per  tutta  la  durata  della  o delle funzioni cui e'
adibita;
        b. deve  essere  installato  su  un'apparecchiatura  che, per
svolgere  la  o  le  funzioni cui e' adibita, deve operare in diverse
posizioni, ad esempio capovolta o di lato;
        c. deve  essere  installato su un'apparecchiatura nella quale
la  somma del peso a secco, motore piu' apparecchiatura, non supera i
20   kg   ed   alla  quale  si  applica  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche:
          1.     l'operatore    deve    sostenere    o    trasportare
l'apparecchiatura   per  tutta  la  durata  della  o  delle  funzioni
previste;
          2.  l'operatore deve sostenere o dirigere l'apparecchiatura
per tutta la durata della o delle funzioni previste;
          3.  il  motore deve essere utilizzato in un generatore o in
una pompa;
      -  motore  non  portatile,  un  motore  che  non  rientra nella
definizione di motore portatile;
      -  motore  portatile  ad  uso professionale operante in diverse
posizioni,  un  motore portatile che soddisfa le condizioni di cui ai
punti  1)  e 2) della definizione di motore portatile; e per il quale
il  costruttore  di motori ha comprovato all'autorita' competente che
al motore e' applicabile un periodo di durabilita' delle emissioni di
categoria 3 conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4 dell'allegato
IV al presente decreto;
      -  periodo  di durabilita' delle emissioni, il numero delle ore
indicato  nell'appendice  4 dell'allegato IV al presente decreto, per
determinare i fattori di deterioramento;
      -  famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie,
una  famiglia  di  motori  ad accensione comandata con una produzione
totale annua inferiore a 5.000 unita';
      -  costruttore  di  motori  ad  accensione comandata in piccole
serie,  un  costruttore  la  cui produzione totale annua di motori e'
inferiore a 25.000 unita'.»;
    b) all'art. 4:
      1) il comma 2. e' modificato come segue:
        1.1)  nel  primo  periodo,  l'espressione  «allegato  VI»  e'
sostituita con l'espressione «allegato VII»;
        1.2)  nel  secondo  periodo,  l'espressione «allegato VII» e'
sostituita con l'espressione «allegato VIII»;
      2) il comma 4. e' modificato come segue:
        2.1)  nella  lettera  a),  l'espressione  «allegato  VIII» e'
sostituita con l'espressione «allegato IX»;
        2.2)   nella  lettera  b),  l'espressione  «allegato  IX»  e'
sostituita con l'espressione «allegato X»;
      3) il comma 5. e' modificato come segue:
        3.1)   l'espressione   «allegato   X»   e'   sostituita   con
l'espressione «allegato XI»;
    c) all'art. 7, il comma 1. e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le  omologazioni  e,  se  del  caso,  i  relativi  marchi di
omologazione  elencati  nell'allegato  XII  al  presente decreto sono
considerate conformi al decreto stesso.»;
    d) l'art. 9 e' modificato come segue:
      1)  nel  comma  1.  l'espressione  «per un tipo di motore o una
famiglia  di  motori» e' sostituita con l'espressione «per un tipo di
motore  o  una  famiglia  di motori ad accensione per compressione» e
l'espressione  «allegato VI» e' sostituita dall'espressione «allegato
VII»;
      2)  nel  comma  2.  l'espressione  «allegato  VI» e' sostituita
dall'espressione   «allegato   VII»   e  l'espressione  «punto  4.2.1
dell'allegato   I»  e'  sostituita  dall'espressione  «punto  4.1.2.1
dell'allegato I»;
      3)  nel  comma  3.  l'espressione  «allegato  VI» e' sostituita
dall'espressione   «allegato   VII»   e  l'espressione  «punto  4.2.3
dell'allegato    I»    e'    sostituita   dall'espressione   «4.1.2.3
dell'allegato I»;
      4) nel primo periodo del comma 4. l'espressione «immissione sul
mercato  di  motori nuovi» e' sostituita dall'espressione «immissione
sul mercato di motori»;
    e) dopo l'art. 9, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  9-bis  -  1.  Ai  fini  del  seguente decreto, i motori ad
accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:
      a.  classe principale S: piccoli motori con potenza netta < o =
19 kW;
      b.  la  classe  principale  S  si  suddivide a sua volta in due
categorie:
        1) H: motori per macchine portatili;
        2) N: motori per macchine non portatili.


=====================================================================
classe/categoria                cilindrata (cm3)
---------------------------------------------------------------------
Motori portatili
Classe SH:1                     < 20
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:2                     > o = 20
                                < 50
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:3                     > o = 50
---------------------------------------------------------------------
Motori non portatili
Classe SN:1                     < 66
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:2                     > o = 66
                                < 100
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:3                     > o = 100
                                < 225
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:4                     > o = 225
---------------------------------------------------------------------

  2.   A  decorrere  dall'11 agosto  2004,  non  puo'  essere  negata
l'omologazione  per  un  tipo  di  motore o una famiglia di motori ad
accensione comandata, o il rilascio del documento di cui all'allegato
VII   del   presente   decreto   ne   possono   essere  imposti,  per
l'omologazione,  ulteriori  requisiti  in  materia  di  emissioni che
inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia
montato  un  motore,  se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal
presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi.
  3.   Fase   I   di   omologazione.   Sara'   negato   il   rilascio
dell'omologazione  per  un tipo di motore o una famiglia di motori ed
il  rilascio  dei  documenti  di  cui  all'allegato  VII del presente
decreto e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali
su  cui sia montato un motore dopo l'11 agosto 2004, se il motore non
soddisfa  i  requisiti stabili nel presente decreto e se le emissioni
di  inquinanti  gassosi  prodotte  dal  motore  in questione non sono
conformi  ai  valori  limite  definiti  nella tabella di cui al punto
4.2.2.1 dell'allegato I del presente decreto.
  4.   Fase   II   di   omologazione.   Sara'   negato   il  rilascio
dell'omologazione  per  un tipo di motore o una famiglia di motori ed
il  rilascio  dei  documenti  di  cui  all'allegato  VII del presente
decreto  e  di  ogni  altra  omologazione  per le macchine mobili non
stradali su cui sia montato un motore:
    successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed
SN:2;
    successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;
    successivamente  al  1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1,
SH:2 ed SN:3;
    successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3,
se  il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e  se  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi  prodotte dal motore in
questione  non  sono conformi ai valori limite definiti nella tabella
di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto.
  5. Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive
categorie  di motori di cui ai commi 3. e 4. del presente decreto, ad
eccezione  delle  macchine e dei motori destinati all'esportazione in
Paesi  terzi,  sara'  consentita  l'immissione sul mercato di motori,
gia'  montati  o  meno  su  macchine,  soltanto  se essi soddisfano i
requisiti del presente decreto.
  6.  Per  i  tipi di motori o le famiglie di motori che soddisfano i
valori  limite  indicati  nella  tabella  di  cui  al  punto  4.2.2.2
dell'allegato  I  del presente decreto prima delle date stabilite nel
comma  4.,  e'  consentita un'etichettatura ed una marcatura speciali
per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa i valori limite
prima delle date stabilite.
  7.  Le  seguenti  macchine sono esentate dal rispetto delle date di
attuazione  per  i  valori  limite  di emissione della fase II per un
periodo  di  tre anni dall'entrata in vigore di tali valori limite di
emissione.  Per  questi  tre  anni continuano ad essere applicabili i
valori limite di emissione della fase I:
    motosega  portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio
del  legno  con  sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una
cilindrata  superiore  ai  45  cm3, in conformita' della norma EN ISO
11681-1;
    apparecchio  con impugnatura superiore, ossia trapani portatili e
motoseghe  a  catena  per gli alberi: un apparecchio portatile con un
manico  sull'estremita'  superiore,  destinato  a  praticare fori o a
tagliare  legno con una sega a catena, in conformita' della norma ISO
11681-2;
    decespugliatore  portatile  con  motore a combustione interna: un
apparecchio  portatile  dotato  di  una  lama  rotante  in  metallo o
plastica  destinato  a  tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e
vegetazione simile. Deve essere progettato in conformita' della norma
EN   ISO   11806   in  modo  da  operare  in  varie  posizioni,  come
orizzontalmente  o  dall'alto  verso  il  basso,  e  deve  avere  una
cilindrata superiore a 40 cm3;
    tagliasiepi  portatile:  un  apparecchio  portatile  destinato al
taglio  di  siepi  e cespugli mediante una o piu' lame dotate di moto
alternativo, in conformita' della norma EN 774;
    tagliatrice  portatile  con  motore  a  combustione  interna:  un
apparecchio  portatile  destinato  a  tagliare  materiali  duri  come
pietre,  asfalto,  cemento  o  acciaio,  mediante una lama rotante in
metallo  con  una cilindrata superiore a 50 cm3, in conformita' della
norma EN 1454, e
    motori  non  portatili  della  classe  SN:3, ad asse orizzontale:
unicamente  quei  motori  della  classe  SN:3  non portatili con asse
orizzontale  che  producono  un'energia  pari  o  inferiore a 2,5 kW,
utilizzati   essenzialmente   per   determinati   fini   industriali,
comprendenti  motozappe, tagliatrici a cilindri, aeratori per prati e
generatori.
  8. Per ciascuna categoria, sono posposte di due anni le date di cui
ai  commi 3, 4 e 5 per i motori prodotti entro la data che precede le
date indicate nei commi medesimi.»;
    f) all'art. 10:
      1) il comma 1. e' sostituito dal seguente:
      «1.  I  requisiti  di  cui all'art. 8. commi 1 e 2, all'art. 9,
comma 4, ed all'art. 9-bis, comma 5, non si applicano:
        ai motori ad uso delle forze armate, ed
        ai motori esentati in base ai commi 1-bis e 2.;
      2) dopo il comma 1. e' inserito il seguente comma:
      «1-bis.  Il  motore  di  sostituzione  deve rispettare i valori
limite  che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente
al  momento  dell'immissione  sul  mercato.  La  dicitura  "MOTORE DI
SOSTITUZIONE"  e' riportata su un'etichetta applicata al motore, o e'
inserita nel manuale del proprietario.»;
      3) dopo il comma 2. sono aggiunti i seguenti commi:
      «3.  Le  date  di  cui  all'art.  9-bis.,  commi  4  e  5, sono
posticipate di tre anni per i costruttori di motori in piccole serie.
      4.  Le  disposizioni  di cui all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono
sostituite  dalle  disposizioni  corrispondenti  della  fase I per le
famiglie  di  motori  in  piccole  serie  sino ad un massimo di 25000
unita',  a  condizione  che  le varie famiglie di motori in questione
abbiano tutte una cilindrata diversa.»;
    g) prima  degli  allegati  e'  aggiunto  il seguente elenco degli
allegati:
«Elenco degli allegati:
    Allegato   I:   ambito  di  applicazione,  definizioni,  simboli,
abbreviazioni,  marcatura del motore, specifiche e prove, conformita'
della  produzione,  parametri  per  la  definizione della famiglia di
motori, scelta del motore capostipite;
    Allegato II: scheda informativa:
      Appendice    1:   caratteristiche   fondamentali   del   motore
(capostipite);
      Appendice  2:  caratteristiche  fondamentali  della famiglia di
motori;
      Appendice  3:  caratteristiche  fondamentali dei tipi di motori
appartenenti ad una famiglia;
    Allegato  III: procedimento di prova per motori ad accensione per
compressione:
      Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
      Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
      Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
    Allegato  IV:  procedimento  di  prova  -  motore  ad  accensione
comandata:
      Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
      Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
      Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
      Appendice 4: fattori di deterioramento;
    Allegato   V:   caratteristiche   tecniche   del   carburante  di
riferimento prescritto per le prove di omologazione e per la verifica
della  conformita'  della  produzione.  Carburante di riferimento per
macchine mobili non stradali - motori ad accensione per compressione;
    Allegato VI: sistema analitico e di campionamento;
    Allegato VII: scheda di omologazione:
      Appendice  1:  risultati delle prove per i motori ad accensione
per compressione;
      Appendice  2:  risultati delle prove per i motori ad accensione
comandata;
      Appendice   3:   apparecchiature  e  dispositivi  ausiliari  da
installare per la prova per determinare la potenza del motore;
    Allegato   VIII:   sistema   di   numerazione   della  scheda  di
omologazione;
    Allegato  IX: elenco delle omologazioni rilasciate per un tipo di
motore/famiglia di motori;
    Allegato X: elenco dei motori prodotti;
    Allegato XI: scheda relativa ai motori omologati;
    Allegato XII: riconoscimento di omologazioni alternative»;
    h) gli   allegati  sono  modificati  ed  integrati  conformemente
all'allegato   al   presente   decreto,   che  ne  costituisce  parte
integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2004

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Lunardi

                     Il Ministro delle politiche
                        agricole e forestali
                              Alemanno

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 273