LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 3 marzo 2005;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che  demanda a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi
tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio
di  leale  collaborazione,  al  fine  di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 7 aprile 1999, n. 5,
concernente  il  calendario  per  le  vaccinazioni in eta' evolutiva,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
  Visto  il proprio atto repertorio n. 709 del 18 giugno 1999, con il
quale  si  e'  sancito accordo sul Piano nazionale vaccini 1999-2000,
nel  quale  si  individuavano  gli  obiettivi da raggiungere, le aree
prioritarie  di  intervento  e  le  azioni  necessarie per migliorare
l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale;
  Visto  il proprio atto repertorio n. 1318 del 22 novembre 2001, con
il   quale  e'  stato  sancito  accordo  sui  livelli  essenziali  di
assistenza,  nel  cui  ambito  sono  state  incluse  le  vaccinazioni
previste dal calendario nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria,  confermati  dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che, nel livello essenziale «assistenza sanitaria collettiva in
ambiente  di  vita  e  di  lavoro  -  punto I-F», tra le attivita' di
prevenzione   rivolte   alla   persona,   individua  le  vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 3, che - nel novellare l'art.
117  della  Costituzione  -  annovera la «tutela della salute» tra le
materie di potesta' legislativa concorrente;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003,
recante  il  Piano  sanitario  nazionale  2003-2005,  che  fissa  gli
obiettivi  da  raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto   alla   salute,   conseguibili   nel  rispetto  dell'accordo
dell'8 agosto  2001,  come  integrato dalle leggi finanziarie per gli
anni  2002-2003  in  coerenza e nei limiti dei programmati livelli di
assistenza;
  Visto  in  particolare  l'obiettivo  di promozione di stili di vita
salutari,  prevenzione  e comunicazione pubblica sulla salute, di cui
al  punto  2.9  del  richiamato  Piano,  nonche' il punto 3.2.9 dello
stesso  Piano relativo alle malattie trasmissibili prevenibili con la
vaccinazione,     in     attuazione    degli    obiettivi    adottati
dall'Organizzazione mondiale della sanita';
  Visto  il proprio atto repertorio n. 1857 del 13 novembre 2003, con
il quale si e' sancito accordo sul Piano nazionale per l'eliminazione
del  morbillo e della rosolia congenita, anche in risposta alla grave
epidemia di morbillo che ha interessato il nostro Paese a partire dal
2002;
  Vista  la  proposta di accordo concernente il nuovo Piano nazionale
vaccini  2005-2007, inoltrata dal Ministero della salute con nota del
3 febbraio 2005;
  Considerato  che  nell'incontro  tecnico  del  25 febbraio  2005  i
rappresentanti delle regioni e delle province autonome hanno proposto
modifiche  al  testo  che,  approfondite  con  i  rappresentanti  del
Ministero della salute, hanno portato a taluni adeguamenti concordati
del  testo,  recepiti  in  mia  nuova stesura trasmessa dal Ministero
della salute il 28 febbraio 2005;
  Vista  la  nota  della regione Veneto, coordinatrice interregionale
dell'area  servizi  sanitari,  con  la  quale  e' stata comunicata la
richiesta  di  ripristinare  il  testo  ministeriale in due punti, al
paragrafo 2.2.3.4, come segue:
    «Vaccinazioni di adolescenti sani e suscettibili», primo periodo:
eliminare  il  seguente  testo  «Stabilita,  dunque,  la priorita' di
assicurare   la   protezione   delle  persone  ad  alto  rischio,  la
vaccinazione  degli  adolescenti puo' essere proposta con l'obiettivo
di  intervenire  sui soggetti che non hanno ancora avuto contatto con
il  virus  selvaggio,  evitando  che rimangano suscettibili e possano
successivamente  infettarsi  ed ammalare in eta' della vita in cui la
frequenza e gravita' delle complicanze da varicella sono maggiori che
in  eta'  pediatrica.»,  e  sostituire  con  il  seguente  testo; «La
vaccinazione  degli  adolescenti  puo' essere proposta, una volta che
adeguati   programmi   di  vaccinazione  siano  stati  condotti,  per
assicurare  la  protezione delle persone ad alto rischio. L'obiettivo
di  questa  strategia  e'  quello di intervenire sui soggetti che non
hanno  ancora  avuto  contatto  con  il virus selvaggio, evitando che
rimangano   suscettibili  e  possano  successivamente  infettarsi  ed
ammalare  in  eta'  della  vita  in cui la frequenza e gravita' delle
complicanze da varicella sono maggiori che in eta' pediatrica.»;
    «obiettivi  di  copertura  del programma di vaccinazione», ultimo
periodo:  dopo  le  parole  «sara'  proposta»,  eliminare  le  parole
«considerando  al  contempo  l'assoluta  priorita'  di  assicurare la
protezione  delle  persone ad alto rischio», ed introdurre le parole:
«una  volta  che  adeguati  programmi  di  vaccinazione  siano  stati
condotti per assicurare la protezione delle persone ad alto rischio»;
  Acquisito  su  tale  richiesta, per le vie brevi, l'assenso tecnico
del Ministero della salute;
  Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Ministro della salute e
dei  presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del
presente  accordo,  che  recepisce  la  richiesta  del  coordinamento
interregionale,  nei  termini  sopra  richiamati  e formalizzati, tra
l'altro,  dalle  regioni  nell'allegato  sub B,  parte integrante del
presente atto;
                          SANCISCE ACCORDO
tra  il  Ministro  della  salute e i presidenti delle regioni e delle
province   autonome   di   Trento  e  Bolzano,  nei  termini  di  cui
all'allegato  sub A  e  con le modifiche di cui all'allegato B, parti
integranti del presente accordo.

    Roma, 3 marzo 2005

                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino