LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 3 marzo 2005; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 aprile 1999, n. 5, concernente il calendario per le vaccinazioni in eta' evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999; Visto il proprio atto repertorio n. 709 del 18 giugno 1999, con il quale si e' sancito accordo sul Piano nazionale vaccini 1999-2000, nel quale si individuavano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale; Visto il proprio atto repertorio n. 1318 del 22 novembre 2001, con il quale e' stato sancito accordo sui livelli essenziali di assistenza, nel cui ambito sono state incluse le vaccinazioni previste dal calendario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, confermati dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel livello essenziale «assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - punto I-F», tra le attivita' di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che - nel novellare l'art. 117 della Costituzione - annovera la «tutela della salute» tra le materie di potesta' legislativa concorrente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante il Piano sanitario nazionale 2003-2005, che fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 in coerenza e nei limiti dei programmati livelli di assistenza; Visto in particolare l'obiettivo di promozione di stili di vita salutari, prevenzione e comunicazione pubblica sulla salute, di cui al punto 2.9 del richiamato Piano, nonche' il punto 3.2.9 dello stesso Piano relativo alle malattie trasmissibili prevenibili con la vaccinazione, in attuazione degli obiettivi adottati dall'Organizzazione mondiale della sanita'; Visto il proprio atto repertorio n. 1857 del 13 novembre 2003, con il quale si e' sancito accordo sul Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, anche in risposta alla grave epidemia di morbillo che ha interessato il nostro Paese a partire dal 2002; Vista la proposta di accordo concernente il nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007, inoltrata dal Ministero della salute con nota del 3 febbraio 2005; Considerato che nell'incontro tecnico del 25 febbraio 2005 i rappresentanti delle regioni e delle province autonome hanno proposto modifiche al testo che, approfondite con i rappresentanti del Ministero della salute, hanno portato a taluni adeguamenti concordati del testo, recepiti in mia nuova stesura trasmessa dal Ministero della salute il 28 febbraio 2005; Vista la nota della regione Veneto, coordinatrice interregionale dell'area servizi sanitari, con la quale e' stata comunicata la richiesta di ripristinare il testo ministeriale in due punti, al paragrafo 2.2.3.4, come segue: «Vaccinazioni di adolescenti sani e suscettibili», primo periodo: eliminare il seguente testo «Stabilita, dunque, la priorita' di assicurare la protezione delle persone ad alto rischio, la vaccinazione degli adolescenti puo' essere proposta con l'obiettivo di intervenire sui soggetti che non hanno ancora avuto contatto con il virus selvaggio, evitando che rimangano suscettibili e possano successivamente infettarsi ed ammalare in eta' della vita in cui la frequenza e gravita' delle complicanze da varicella sono maggiori che in eta' pediatrica.», e sostituire con il seguente testo; «La vaccinazione degli adolescenti puo' essere proposta, una volta che adeguati programmi di vaccinazione siano stati condotti, per assicurare la protezione delle persone ad alto rischio. L'obiettivo di questa strategia e' quello di intervenire sui soggetti che non hanno ancora avuto contatto con il virus selvaggio, evitando che rimangano suscettibili e possano successivamente infettarsi ed ammalare in eta' della vita in cui la frequenza e gravita' delle complicanze da varicella sono maggiori che in eta' pediatrica.»; «obiettivi di copertura del programma di vaccinazione», ultimo periodo: dopo le parole «sara' proposta», eliminare le parole «considerando al contempo l'assoluta priorita' di assicurare la protezione delle persone ad alto rischio», ed introdurre le parole: «una volta che adeguati programmi di vaccinazione siano stati condotti per assicurare la protezione delle persone ad alto rischio»; Acquisito su tale richiesta, per le vie brevi, l'assenso tecnico del Ministero della salute; Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Ministro della salute e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo, che recepisce la richiesta del coordinamento interregionale, nei termini sopra richiamati e formalizzati, tra l'altro, dalle regioni nell'allegato sub B, parte integrante del presente atto; SANCISCE ACCORDO tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di cui all'allegato sub A e con le modifiche di cui all'allegato B, parti integranti del presente accordo. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino