1. Materiale riciclato.

  Definizione di materiale riciclato.
  Materiale  realizzato  utilizzando rifiuti organici derivanti dalla
raccolta differenziata.
  Materiali  riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del
riciclaggio.
  Sono  ascrivibili  a  titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco  dei  materiali  riciclati all'interno del repertorio del
riciclaggio:
    Ammendante  compostato  verde (ACV) cosi' come classificato dalla
legge n. 748/1984 e successive modificazioni.
    Ammendante  compostato  misto (ACM) cosi' come classificato dalla
legge n. 748/1984 e successive modificazioni.

1.1. Norme Tecniche.

  L'ammendante  compostato  e'  classificato  secondo l'allegato 1. C
della   legge   n.   748/1984   cosi'  come  modificata  dal  decreto
ministeriale  27 marzo  1998  e decreto ministeriale 3 novembre 2004.
Nell'allegato  1.C  sono  elencati gli ammendanti organici compostati
cosi' come specificato al punto 2 con le seguenti indicazioni:
    Denominazione del tipo;
    Metodo di preparazione e componenti essenziali;
    Criteri concernenti la valutazione;
    Requisiti richiesti;
    Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
    Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato;
    Caratteristiche diverse da dichiarare;
    Note.

1.2. Limite in peso imposto dalla tecnologia.

  La  tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti compostati
non impone particolari limiti. Il limite minimo di materiali organici
e' pertanto pari al 100%.
  L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito
dell'allegato  A e da apposita certificazione. Eventuali ed ulteriori
parametri,  oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, potranno
essere  aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle
conoscenze di settore disponibili.

2. Materiale riciclato e categorie di prodotti.

  Categorie  di  prodotti  ammissibili alla iscrizione del repertorio
del riciclaggio.
  Sono  indicati  a  titolo  di esempio e in maniera non esaustiva, i
seguenti  prodotti  realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti
dal post-consumo iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
    Ammendante  per  ricarichi  di  sostanza  organica  per  parchi e
giardini;
    Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
    Ammendante per la costruzione del verde urbano;
    Ammendante  per  la ricostituzione della copertura vegetale delle
discariche;
    Ammendante  per  la ricostituzione della copertura vegetale negli
interventi di bonifica;
    Ammendante per colture estensive;
    Ammendante per colture protette;
    Ammendante per colture in contenitore;
    Ammendante  per  colture  di  pregio (orticole, fioricole, vivai,
ecc.);
    Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
    Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi,
barriere fonoassorbenti, ecc.).

3. Metodologia di calcolo.

  Nel   settore   degli   ammendanti,   con  riferimento  al  termine
quantitativo  di  cui  all'obbligo  previsto  dall'art. 3 comma 1 del
decreto  ministeriale  8 maggio  2003, n. 203, si fa riferimento alla
quantita'  totale annua della categoria di materiali come definiti al
precedente punto 1.

4. Obbligo.

  L'obbligo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003,
n.  203,  fermo  restando  quanto  disposto dalla legge n. 748/1984 e
successive  modificazioni  rispetto  agli  standards  qualitativi, si
genera  nel  momento in cui l'ACM e l'ACV, iscritti al repertorio del
riciclaggio, presentino contestualmente:
    medesimo  uso,  ancorche'  con  aspetto,  caratteristiche o ciclo
produttivo diversi;
    prestazioni   sostanzialmente   conformi  all'utilizzo  cui  sono
destinati;
rispetto  ad  altri  ammendanti, intendendo con ammendante «qualsiasi
sostanza,  naturale  o  sintetica,  minerale  od  organica, capace di
modificare  e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche,
fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno» (legge n. 748/1984).

5. Congruita' del prezzo.

  La congruita' del prezzo degli ammendanti iscrivibili al repertorio
del  riciclaggio  si  ritiene  rispettata  se tale valore non risulta
superiore  a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno
a sostituire.

6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

  Documentazione da produrre per l'iscrizione:
    Allegato  A,  debitamente compilato in base allo schema riservato
ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;
    Relazione tecnica.
  La  domanda  deve  essere corredata da una relazione tecnica tesa a
fornire  informazioni  relative  al  materiale  di  cui  e' richiesta
l'iscrizione,  con  particolare  riferimento  alla composizione, alle
possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
    Perizia giurata.
  La  perizia  giurata  deve  documentare la percentuale di materiali
organici  derivanti  da raccolta differenziata presente nel materiale
riciclato,  sulla  base di analisi di processo, tramite dichiarazione
di  un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente
terzo   notificato.   Puo'   essere   presentata   un'unica   perizia
comprendente   anche   piu'  materiali  riciclati  da  iscriversi  al
repertorio  del  riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche
di ciascuno.
    Altre informazioni utili.
  I  soggetti  interessati  possono  a  loro discrezione corredare la
richiesta   di   iscrizione   con   ulteriori  informazioni  utili  a
qualificare   il  materiale  riciclato  che  intendono  inserire  nel
repertorio  del  riciclaggio  (per  esempio  possesso  di  marchi  di
qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di
analoghi ammendanti realizzati con altri materiali, etc.).
    Invio della domanda:
      la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata
di  tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. a: Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio - Commissione tecnica
decreto  ministeriale  9 ottobre  2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma.
        Roma, 22 marzo 2005

                                          Il Ministro dell'ambiente
                                        e della tutela del territorio
                                                   Matteoli