IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997, n. 425;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  8 del 21 gennaio 2005, con il
quale  sono  state  indicate  le  materie oggetto della seconda prova
scritta;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002)»,  che  all'art.  22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
    la  composizione  delle  commissioni  di esame con gli insegnanti
delle   classi   interessate   e  con  il  solo  presidente  esterno,
relativamente alle scuole statali e paritarie;
    la composizione delle commissioni di esame con commissari interni
designati  dal  consiglio  di  classe  in  numero  pari  a quello dei
commissari  esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle  scuole  statali  e paritarie alle quali le classi delle scuole
legalmente  riconosciute  o  pareggiate  siano  state preventivamente
abbinate;
    la  determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame,   con   decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca;
    la  nomina,  da  parte  del  dirigente  regionale competente, del
Presidente  delle  commissioni,  tra il personale docente e dirigente
delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le
modalita'  e  i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  le modalita' di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore,  con  riguardo  alle  parti compatibili con le
modifiche  previste  dal comma 7, dell'art. 22, della citata legge n.
448;
  Ritenuto  che  la  determinazione  del  numero dei componenti delle
commissioni  di esame deve rispondere all'esigenza, in conformita' di
quanto  previsto  dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, di assicurare un'ampia verifica
della   preparazione   dei   candidati   in  relazione  ai  programmi
d'insegnamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Numero  dei  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e relative
                            designazioni
  1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio,
di  ordinamento  e  sperimentali,  e'  quello  indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  la  specifica organizzazione delle cattedre non
consenta  la  costituzione di commissioni con il numero di commissari
previsto,  rimane  giustificata,  per  causa  di  forza  maggiore, la
designazione  di  docenti  nel numero pari immediatamente inferiore a
quello indicato dal decreto medesimo.
  2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della
classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in
modo  da  assicurare  la  presenza  dei docenti delle materie oggetto
della   prima   e   della  seconda  prova  scritta  e  un'equilibrata
rappresentanza   delle   altre   materie  d'esame,  tenendo  presente
l'esigenza  di  favorire,  per quanto possibile, l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere.