IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto ministeriale n. 8 del 21 gennaio 2005, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo: la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi interessate e con il solo presidente esterno, relativamente alle scuole statali e paritarie; la composizione delle commissioni di esame con commissari interni designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate; la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca; la nomina, da parte del dirigente regionale competente, del Presidente delle commissioni, tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7, dell'art. 22, della citata legge n. 448; Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformita' di quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento; Decreta: Art. 1. Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni 1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, e' quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo. 2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata rappresentanza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.