IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre
2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004,
6 agosto   2004   e  29 novembre  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilascia  all'organismo  di controllo
denominato  «I.N.O.Q.  -  Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a
r.l.»,  con  decreto  del  2 giugno  1999, e' stata prorogata fino al
26 aprile 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Raschera»  allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62596;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. -
Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l.», con sede in
Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto
2 giugno  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di
origine  protetta  «Raschera»  registrata  con  il  regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile
2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004 e
29 novembre  2004,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 26 aprile 2005.