IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle
modifiche al disciplinare di produzione;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»,  ai  sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio del Prosciutto Toscano,
con  sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, intesa ad
ottenere   le   modifiche   del   disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto Toscano» nel quadro
della  procedura  prevista  dall'art.  17  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  60770 dell'8 febbraio 2005, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  le  modifiche  di  cui  sopra rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  3 marzo  2005,  con  la  quale  il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, da qualunque responsabilita' presente e futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata domanda
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  protetta,  ricadendo  la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Prosciutto Toscano», in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  del
Prosciutto  Toscano,  assicuri  la  protezione a titolo transitorio a
livello nazionale della denominazione di origine protetta «Prosciutto
Toscano»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione che recepisce le
modifiche   richieste  e  che  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle
modifiche apportate al disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta  «Prosciutto Toscano» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005.