IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in particolare l'art. 8, che dispone che le procedure per l'istituzione, la tenuta ed il funzionamento del registro stesso debbano essere disciplinate da regolamento di attuazione emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 580 del 1993; Visto in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si e' provveduto all'approvazione dei modelli previsti dai sopracitati articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 581; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la riforma del diritto societario; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della citata legge n. 366 del 2001; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, anche alla luce della disciplina recata dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366 e dal decreto legislativo attuativo 17 gennaio 2003, n. 6, di cui sopra; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recanti la riforma del diritto societario, nonche' al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; Visto il decreto del Ministro della attivita' produttive 23 giugno 2004, che ha istituito, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'albo nazionale delle societa' cooperative, presso il Ministero delle attivita' produttive che si avvale degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio; Ritenuto necessario procedere ad un'implementazione della modulistica vigente al fine di adeguare il richiamato decreto ministeriale 31 ottobre 2003 alle novita' introdotte dai sopra citati interventi normativi; Ritenuto opportuno, altresi', apportare con l'occasione alcune ulteriori modifiche alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo al fine di renderle maggiormente coerenti con le disposizioni recate dalla legge n. 366 del 2001 e dal decreto legislativo n. 6 del 2003 di cui sopra; Ritenuto opportuno, infine, procedere contestualmente alla integrale ripubblicazione delle specifiche tecniche in parola, come risultanti dalle modifiche apportate con il presente decreto, al fine di facilitare la consultazione delle stesse; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le modifiche elencate nell'allegato A al presente decreto alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2003. 2. Le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2003, come modificate ai sensi del comma 1, sono riprodotte nell'allegato B al presente decreto. 3. Le specifiche tecniche di cui al comma 2 sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet www.minindustria.it.