Alle regioni e provincie autonome Alle OO.PP. interessate All'Agea Coordinamento Si informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 365, del 10 dicembre 2004, e' stato pubblicato il regolamento della Commissione n. 2102/2004, del 9 dicembre 2004 relativo all'attuazione di alcune misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova in Italia. Si tratta di compensazioni da concedere ai produttori che hanno dovuto portare alla trasformazione o alla distruzione le uova da cova di pollo e di tacchino, sebbene provenienti da soggetti sani, a seguito di disposizioni in materia veterinaria varate in applicazione della direttiva 92/40/CEE per combattere le epidemie di influenza aviaria che hanno colpito gli allevamenti di talune regioni italiane. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del menzionato regolamento n. 2102/2004, le compensazioni per singolo uovo da cova sono pari a: Euro 0,0942 per uovo di pollo utilizzato per la trasformazione e per un numero totale massimo di 770.751 unita', pari a Euro 72.604,74; Euro 0,1642 per uovo di pollo destinato alla distruzione e per un numero totale massimo di 165.040 unita', pari a Euro 27.099,57; Euro 0,5992 per uovo di tacchino, per un numero totale massimo di 264.930 unita', pari a Euro 158.746,05. Inoltre il riconoscimento della compensazione interviene solo se le uova da cova sono state trasformate o distrutte nell'arco dei seguenti riferimenti temporali: dal 17 dicembre 1999 al 14 aprile 2000; dal 14 agosto al 16 ottobre 2000; dall'11 ottobre 2002 al 30 settembre 2003. Per quanto sopra indicato, si reputa opportuno fornire talune indicazioni alle quali i soggetti interessati devono attenersi per poter usufruire delle risorse finanziarie rese disponibili a favore dei produttori italiani. Beneficiari. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni previste all'art. 1, comma 2, del reg. (CE) n. 2102/2004, i titolari delle aziende produttrici di uova da cova e degli incubatoi situati nelle regioni del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna i quali, nei periodi di tempo sopra indicati, possono dimostrare di aver dovuto distruggere o destinare alla trasformazione le uova da cova della specie Gallus domesticus (pollo) e Meleagris gallopavo (tacchino) per effetto delle misure urgenti di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria emanate dal Ministero della salute. Presentazione della domanda. Le ditte interessate devono presentare apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa la domanda. Lo schema di fac-simile allegato 1 puo' essere utilizzato per la presentazione delle domande, le quali, in carta semplice, devono pervenire all'organismo pagatore entro e non oltre la data limite del 30 aprile 2005 corredate della documentazione probante consistente in: documentazione sottoscritta dal veterinario della ASL relativa alla distruzione delle uova da cova, oppure: dichiarazioni sottoscritte dal produttore o dall'incubatoio delle uova da cova e dal responsabile dell'industria dove le uova sono state consegnate per la trasformazione, utilizzando il modello fac-simile allegato 2. Compiti degli organismi pagatori. Gli organismi pagatori verificano la completezza e correttezza delle domande pervenute entro la predetta data limite del 30 aprile 2005 e della relativa documentazione e provvedono a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto. L'Agea - Coordinamento assicura che la somma totale liquidata non superi quella massima ammessa dal reg. (CE) n. 2102/2004. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvedera' a liquidare a ciascun interessato un ammontare proporzionalmente ridotto. Roma, 24 marzo 2005 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 309