Alle regioni e provincie autonome
                              Alle OO.PP. interessate
                              All'Agea Coordinamento

  Si informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 365,
del  10  dicembre  2004,  e'  stato  pubblicato  il regolamento della
Commissione n. 2102/2004, del 9 dicembre 2004 relativo all'attuazione
di  alcune  misure  eccezionali di sostegno del mercato delle uova in
Italia.
  Si  tratta  di  compensazioni  da concedere ai produttori che hanno
dovuto portare alla trasformazione o alla distruzione le uova da cova
di  pollo  e  di  tacchino,  sebbene  provenienti da soggetti sani, a
seguito di disposizioni in materia veterinaria varate in applicazione
della  direttiva  92/40/CEE  per  combattere le epidemie di influenza
aviaria che hanno colpito gli allevamenti di talune regioni italiane.
  Pertanto,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  1  del
menzionato  regolamento  n.  2102/2004,  le compensazioni per singolo
uovo da cova sono pari a:
    Euro  0,0942 per uovo di pollo utilizzato per la trasformazione e
per  un  numero  totale  massimo  di  770.751  unita',  pari  a  Euro
72.604,74;
    Euro 0,1642 per uovo di pollo destinato alla distruzione e per un
numero totale massimo di 165.040 unita', pari a Euro 27.099,57;
    Euro 0,5992 per uovo di tacchino, per un numero totale massimo di
264.930 unita', pari a Euro 158.746,05.
  Inoltre il riconoscimento della compensazione interviene solo se le
uova  da  cova  sono  state  trasformate  o  distrutte  nell'arco dei
seguenti riferimenti temporali:
    dal 17 dicembre 1999 al 14 aprile 2000;
    dal 14 agosto al 16 ottobre 2000;
    dall'11 ottobre 2002 al 30 settembre 2003.
  Per  quanto  sopra  indicato,  si  reputa  opportuno fornire talune
indicazioni  alle  quali  i soggetti interessati devono attenersi per
poter  usufruire  delle risorse finanziarie rese disponibili a favore
dei produttori italiani.
Beneficiari.
  Possono   presentare  domanda  per  usufruire  delle  compensazioni
previste  all'art. 1, comma 2, del reg. (CE) n. 2102/2004, i titolari
delle  aziende  produttrici di uova da cova e degli incubatoi situati
nelle  regioni  del  Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna i quali, nei
periodi  di  tempo  sopra indicati, possono dimostrare di aver dovuto
distruggere  o  destinare  alla  trasformazione le uova da cova della
specie Gallus domesticus (pollo) e Meleagris gallopavo (tacchino) per
effetto   delle   misure  urgenti  di  prevenzione  della  diffusione
dell'influenza aviaria emanate dal Ministero della salute.
Presentazione della domanda.
  Le   ditte   interessate   devono   presentare   apposita   domanda
all'organismo  pagatore  riconosciuto  competente  in  base alla sede
legale  o  residenza  dell'impresa  o  della persona fisica che fa la
domanda.
  Lo  schema  di  fac-simile allegato 1 puo' essere utilizzato per la
presentazione  delle  domande,  le  quali,  in carta semplice, devono
pervenire all'organismo pagatore entro e non oltre la data limite del
30 aprile  2005  corredate  della documentazione probante consistente
in:
    documentazione  sottoscritta  dal  veterinario della ASL relativa
alla distruzione delle uova da cova,
oppure:
    dichiarazioni sottoscritte dal produttore o dall'incubatoio delle
uova  da  cova  e  dal  responsabile dell'industria dove le uova sono
state  consegnate  per  la  trasformazione,  utilizzando  il  modello
fac-simile allegato 2.
Compiti degli organismi pagatori.
  Gli  organismi  pagatori  verificano  la  completezza e correttezza
delle  domande  pervenute entro la predetta data limite del 30 aprile
2005  e  della  relativa  documentazione  e provvedono a liquidare il
beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto.
  L'Agea  -  Coordinamento assicura che la somma totale liquidata non
superi quella massima ammessa dal reg. (CE) n. 2102/2004.
  Nel  caso  in  cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute
ammissibili superi il massimale ammesso, si provvedera' a liquidare a
ciascun interessato un ammontare proporzionalmente ridotto.

    Roma, 24 marzo 2005

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 309