IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  demandato  al  Comitato  interministeriale  per  la politica
economica  -  CIPE  il  compito  di dettare i criteri generali per la
gestione   degli   interventi   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)   n.  96  del  15 novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante  «Modifica  dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che
ha  attribuito  al  Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.   160   dell'11   luglio  2000,  concernente  la  modificazione  e
integrazione  dei  criteri  per  la  valutazione  dei programmi delle
aziende   che   richiedono  l'intervento  straordinario  della  Cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale;
  Visto   il   decreto  20 agosto  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  245  del  18 ottobre  2002,  che, a modifica del sopra
citato  provvedimento  ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i
casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  31826  del  18 dicembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8 febbraio 2003,
riguardante  l'aggiornamento  dei criteri relativi all'individuazione
ed  alla  conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui
ai sopra citati decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002;
  Considerato  che «l'evento improvviso ed imprevisto» - divenuto nel
predetto  decreto  ministeriale  del 18 dicembre 2002 una fattispecie
della   crisi   aziendale,   prevista   alla  lettera  e)  -  per  le
caratteristiche  di  imprevedibilita',  rapidita'  ed immediatezza di
impatto  sulla  gestione economico-produttiva della societa', risulta
svincolato ed autonomo rispetto alla situazione aziendale precedente;
  Considerato,  altresi', che le imprese non aventi lo stesso assetto
proprietario, che subentrino, a seguito di trasformazioni societarie,
in  gestioni  aziendali  gia' caratterizzate da difficolta' di ordine
economico  -  finanziario,  nonche'  occupazionale,  si trovano nella
necessita'  di  avviare  o  continuare  programmi di risanamento e di
intervento  sui  lavoratori  secondo  i punti c) e d) dell'art. 1 del
citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002;
  Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze sociali ed occupazionali,
ed  in  un'ottica  di  maggiore  flesibilita', di attribuire una piu'
estesa tutela alla fattispecie di crisi aziendale;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare il sopra citato decreto
ministeriale  del  18 dicembre  2002  in  modo  tale  da escludere la
fattispecie  di  crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso
ed  imprevisto,  dai  casi  di  esclusione  previsti  dall'art. 3 del
predetto decreto ministeriale;
  Ritenuto,  di  dover,  altresi', modificare il sopra citato decreto
ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da attribuire maggiore
tutela   a   talune  imprese  che  siano  oggetto  di  trasformazioni
societarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1  del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  n.  31826  del  18 dicembre  2002  concernente  i criteri di
approvazione  dei  programmi  di crisi aziendale e per la concessione
del  trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita', il comma 2
e'  cosi'  modificato:  «Ai  fini  dell'approvazione del programma di
crisi  aziendale  deve  riscontrarsi  la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a d).».