IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.   904,   e   successive   integrazioni  e  modifiche,  concernente
l'attuazione  della direttiva CEE 76/769, e successive integrazioni e
modifiche,  relativa  all'immissione  sul mercato e all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 10 maggio 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
agosto   2004,   n.  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
2003/53/CE,  recante  la  26ยช  modifica  della  direttiva  76/769/CEE
relativa a Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento;
  Visto  il  decreto  del Ministero della salute del 21 ottobre 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
gennaio  2005, n. 15, recante integrazione al decreto ministeriale 10
maggio 2004;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 174, art. 17, che
stabilisce  l'applicabilita',  per  un  periodo  transitorio di dieci
anni,  della  disciplina  recata  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  6  ottobre 1998, n. 392, alla materia dell'immissione sul
mercato dei biocidi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione  alla  produzione  ed  all'immissione  in commercio di
presidi medico chirurgici;
  Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2004, nella parte
in  cui  vieta,  a  decorrere  dal  17 gennaio 2005, l'immissione sul
mercato  di  prodotti  non  conformi  alle prescrizioni inerenti alle
concentrazioni consentite di Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1-bis del decreto ministeriale 10
maggio  2004,  come  modificato  dal  decreto ministeriale 21 ottobre
2004,  che  integra  la  disposizione  sopra citata stabilendo che le
autorizzazioni  nazionali  relative agli antiparassitari e ai biocidi
contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE) come coformulante, rilasciate
prima  della data del 19 giugno 2003, rimangono valide fino alla loro
scadenza;
  Considerato  che,  nell'attuale periodo transitorio, i biocidi sono
immessi   sul   mercato  quali  presidi  medico  chirurgici,  le  cui
autorizzazioni non sono soggette a scadenza;
  Ritenuto  necessario  attuare la disposizione di cui all'art. 1-bis
del  decreto ministeriale 10 maggio 2004, come modificato dal decreto
ministeriale  21 ottobre 2004, anche riguardo ai prodotti autorizzati
ed immessi sul mercato quali presidi medico chirurgici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  societa'  titolari  di  registrazioni  di  presidi  medico
chirurgici contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE), non conformi alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro della salute del 10
maggio  2004  ed  autorizzati anteriormente al 19 giugno 2003, devono
presentare al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci
e  dispositivi  medici,  apposita istanza di modifica di composizione
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. I presidi medico chirurgici, per i quali e' presentata l'istanza
di  cui al comma 1, immessi sul mercato alla data del 17 gennaio 2005
possono  essere  venduti al consumatore finale fino alla scadenza dei
relativi lotti.