IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n. 59"; Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 8; Visto il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1998 con il quale e' stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il D.M. 23 aprile 2003,n. 41 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 20 novembre 2000,n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il D.M. 18 settembre 1998, n. 358 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il D.M. 21 gennaio 2005,n. 8, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 21 gennaio 2005, n. 9, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio ; Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il D.M. 9 febbraio 2005, n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 9 febbraio 2005,n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2004-2005 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; DECRETA Art. 1 Validita' e corrispondenza del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.