IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto  legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 novembre  2003, recante modalita di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Vista  la  nota  n.  1227529  del  15 ottobre 2004, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  Consorzio  Oromare  S.c.a r.l.,  per la
realizzazione  di  un  polo  orafo  campano  a  Marcianise (Caserta),
regione  Campania, area ricadente nell'obiettivo 1, coperta da deroga
dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
  Considerato   che   il   programma   di   investimenti  prevede  la
realizzazione  di  un centro produttivo polifunzionale, unitariamente
gestito,  per  la  lavorazione  e  commercializzazione di prodotti di
corallo, preziosi e affini;
  Considerato  che il Consorzio realizzera' una piattaforma logistica
per lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci;
  Considerato  che  la  regione  Campania,  con  delibera n. 2753 del
18 settembre  2003,  ha  dichiarato la sussistenza dei presupposti di
validita'  del  contratto  di  programma  proposto,  nonche'  la  sua
coerenza  con  i  documenti  di  programmazione  regionale  ed il POR
Campania;
  Considerato  che la regione Campania si e' dichiarata disponibile a
un  concorso  partecipativo  al  contratto pari al 50% dell'ammontare
delle   risorse   pubbliche   da   concedere   nei   limiti  dell'80%
dell'intensita'  massima prevista dalla vigente normativa comunitaria
in materia di regimi di aiuto;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  con  il  Consorzio  Oromare  S.c. a r.l., il contratto di
programma  avente  ad oggetto la realizzazione di un articolato piano
di  investimenti  nel  settore industriale e dei servizi a Marcianise
(Caserta),   regione  Campania,  area  ricompresa  nell'obiettivo  1,
coperta   dalla   deroga  dell'art.  87.3.a)  del  Trattato  C.E.  Il
contratto,  sottoscritto  nei  termini  di  seguito indicati e con le
necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle
limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia
alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 50.000.500 euro, prevedono n.
168  iniziative  imprenditoriali  realizzate  dal  Consorzio  e dalle
societa'  consorziate,  come specificato nell'allegata tabella 1, che
fa parte integrante della presente delibera.
  1.2.  Le  agevolazioni  finanziarie  sono  calcolate  nella  misura
indicata  per  ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti
di  quanto  previsto dalla decisione della Commissione europea citata
in  premessa  (35%  E.S.N.  oltre  al  15%  espresso in E.S.L. per le
P.M.I.).
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie,   e'   determinato
complessivamente  in  20.000.200 euro. L'onere massimo a carico dello
Stato  e'  determinato  in  10.000.100  euro.  La  restante  somma di
10.000.100 euro sara' a carico della regione Campania.
  1.4.   Il   finanziamento  sara'  erogato  in  tre  quote  annuali,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2004, le
successive  rispettivamente  nel  2005 e 2006, e che ciascuna di esse
sia  pari a 1.354.358 euro per il 2004 e a 9.322.921 euro per il 2005
e  per  il  2006.  Al  fine del calcolo delle agevolazioni, si terra'
conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli
effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3..
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione non inferiore a n. 362 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue).
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 10.000.100 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nel  decreto  del  3 luglio 2003 indicato nelle
premesse.

                                             Il presidente delegato
                                                   Siniscalco
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 261