IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 48 emessa in data
13 gennaio  2005,  depositata  in  cancelleria  il  28 gennaio  2005,
comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1ª  serie  speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33,
ultimo  comma,  della  citata legge, con la quale e' stata dichiarata
ammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per l'abrogazione
delle  seguenti  disposizioni  della  legge  19 febbraio 2004, n. 40,
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art.
1,   comma  1:  «Al  fine  di  favorire  la  soluzione  dei  problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e'
consentito  il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni  e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che
assicura  i  diritti  di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  compreso il
concepito»;   art.   1,   comma 2:   «Il  ricorso  alla  procreazione
medicalmente  assistita  e'  consentito  qualora  non  vi siano altri
metodi  terapeutici  efficaci  per rimuovere le cause di sterilita' o
infertilita»;   art.  4,  comma  1:  «Il  ricorso  alle  tecniche  di
procreazione  medicalmente  assistita  e'  consentito solo quando sia
accertata   l'impossibilita'   di   rimuovere   altrimenti  le  cause
impeditive  della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di
sterilita'  o  di  infertilita' inspiegate documentate da atto medico
nonche'  ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e
certificata   da   atto   medico»;  art.  4,  comma  2,  lettera  a),
limitatamente  alle  parole:  «gradualita',  al  fine  di  evitare il
ricorso  ad  interventi  aventi  un  grado  di  invasivita' tecnico e
psicologico  piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;  art.  5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto   stabilito   dall'art.   4,   comma  1»;  art.  6,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «Fino  al  momento  della  fecondazione
dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
«e  terapeutiche,  di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14,
comma  2,  limitatamente  alle  parole:  «ad un unico e contemporaneo
impianto,   comunque   non  superiore  a  tre»;  art.  14,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile»;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
                                Emana
                        il seguente decreto:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti
disposizioni  della  legge  19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in
materia  di procreazione medicalmente assistita: art. 1, comma 1: «Al
fine  di  favorire  la  soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla  sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso
alla  procreazione  medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti  i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2:
«Il  ricorso  alla  procreazione medicalmente assistita e' consentito
qualora  non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le  cause  di sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1: «Il ricorso
alle  tecniche  di  procreazione medicalmente assistita e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le
cause  impeditive  della  procreazione ed e' comunque circoscritto ai
casi  di  sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto
medico  nonche'  ai  casi  di  sterilita'  o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a),
limitatamente  alle  parole:  «gradualita',  al  fine  di  evitare il
ricorso  ad  interventi  aventi  un  grado  di  invasivita' tecnico e
psicologico  piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;  art.  5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto   stabilito   dall'art.   4,   comma 1»;   art.  6,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «Fino  al  momento  della  fecondazione
dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
«e  terapeutiche,  di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14,
comma  2,  limitatamente  alle  parole:  «ad un unico e contemporaneo
impianto,   comunque   non  superiore  a  tre»;  art.  14,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile».
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica
12 giugno 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi:  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu: Ministro dell'interno
                              Castelli: Ministro della giustizia