IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Sosa Emiliano Adrian nato a Buenos Aires (Argentina) il 21 maggio 1973, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «ingeniero civil» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingenieria Civil», conseguito presso l'«Universidad de Moron» il 14 marzo 1998; Considerato inoltre che e' iscritto al «Consejo Profesional de Ingeniera Civil» dal 18 agosto 2004; Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 ottobre 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia, scritta e orale: 1) urbanistica oltre a deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 89/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari. Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso rinnovato in data 7 dicembre 2004, con scadenza il 2 marzo 2006, per lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Al sig. Sosa Emiliano Adrian nato a Buenos Aires (Argentina) il 21 maggio 1973, cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.