IL PRESIDENTE
                  del consiglio di amministrazione
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato   con   regio  decreto  31 agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 201;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6, 7, 16 e 21;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella
legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;
  Visti  i  vigenti  statuto  di autonomia e regolamento didattico di
ateneo;
  Viste  le delibere del senato accademico del 17 febbraio 2005 e del
consiglio  di amministrazione del 10 marzo 2005, recanti modifiche al
predetto statuto;
  Vista la nota ministeriale del 14 febbraio 2005, protocollo n. 622,
con  la  quale  vengono  stabilite  le  modalita'  di trasmissione al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca (Miur)
degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
  Vista  la  nota  del 14 marzo 2005, protocollo n. 27/A2b/sa, con la
quale  e'  stata  inviata  al  Miur  la predetta delibera di modifica
statutaria  per  il prescritto controllo di legittimita' e di merito,
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989;
  Vista  la  nota di approvazione delle modifiche statutarie da parte
del Miur del 1° aprile 2005, protocollo n. 1124;
  Considerato  pertanto  che le modifiche deliberate dal consiglio di
amministrazione in data 10 marzo 2005 debbono ritenersi operative;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto,  ai  sensi  del  combinato disposto degli articoli 6, primo
comma,  lettera  n), e art. 9, secondo comma, lettera d), del vigente
statuto, per le modifiche dello Statuto stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di procedere all'emanazione
delle modifiche statutarie in disamina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto di ateneo e' cosi' ridefinito:
                   «LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI
                   "S. PIO V" STATUTO DI AUTONOMIA
                            Sezione prima
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
  1.  E' istituita in Roma, la Libera Universita' degli studi "S. Pio
V", di seguito denominata Universita'.
  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione,
ed  ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e
disciplinare  nei  limiti  delle  leggi  e dei regolamenti generali e
speciali  sull'ordinamento  universitario  e  nei limiti del presente
statuto.
  3. L'Universita' rilascia titoli di studio aventi valore legale.
                               Art. 2.
  1.  L'Universita'  e'  promossa dall'Istituto di studi politici "S.
Pio V" che ne assicura il funzionamento ordinario.
  2.  Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate rette,
tasse,  soprattasse,  contributi  e  diritti  versati dagli studenti,
nonche'  tutti  i  beni,  i  contributi e i fondi che saranno ad essa
devoluti a qualunque titolo.
                               Art. 3.
  1.  L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la  cultura, le scienze e
l'istruzione  superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e di
insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane
ed  estere. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca stessa e ne
promuove     lo     svolgimento,    favorendo    la    collaborazione
interdisciplinare   e  di  gruppo,  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita'  con  le  altre  istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane e straniere.
  2.  L'Universita'  persegue  i propri fini istituzionali con azione
ispirata   alla   promozione   umana,   nel   pieno  rispetto  e  per
l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella
propria  opera,  il  concorso responsabile dei docenti, del personale
amministrativo  e  degli  studenti per il conseguimento delle proprie
finalita'  anche  nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private,
nazionali e internazionali.
  3.   L'Universita'   garantisce   ai   docenti  ed  ai  ricercatori
l'autonomia  nella  organizzazione  e nello svolgimento della ricerca
anche  in  ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle metodologie.
Garantisce,  altresi', la liberta' di insegnamento ai singoli docenti
da  ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti
e delle metodologie della loro attivita' didattica.
  4.  L'Universita'  promuove  le condizioni che rendono effettivo il
diritto  allo  studio  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.
Organizza  servizi  di  tutorato finalizzati ad orientare e assistere
gli  studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative
autogestite  dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport e del tempo libero.
                           Sezione seconda
                       Organi dell'Universita'
                               Art. 4.
  1. Sono organi dell'Universita':
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) la giunta esecutiva;
    c) il presidente;
    d) il rettore;
    e) il senato accademico;
    f) i consigli di facolta';
    g) il collegio dei revisori dei conti;
    h) il nucleo di valutazione;
    i) il   coordinamento   didattico-scientifico   e   degli  organi
collegiali.
  2.  Gli  organi  dell'Universita' esercitano le competenze previste
dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del
presente statuto.
                               Art. 5.
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il  presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un
suo delegato;
    b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
    c) il rettore dell'Universita';
    d) un  docente  di  ruolo,  per  ciascuna facolta', designato dal
senato accademico;
    e) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    f) un rappresentante degli studenti, per ciascuna facolta'.
  2.   Possono   essere   chiamati  a  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di
organismi  pubblici  e  privati  i  quali  si impegnano a versare per
almeno    un    triennio   un   contributo   per   il   funzionamento
dell'Universita'  di  importo  determinato con delibera del consiglio
stesso.  Alle  adunanze del consiglio di amministrazione partecipano,
con  voto  consultivo,  il direttore amministrativo dell'Universita',
che  svolge  le  funzioni  di  segretario,  ed  il  responsabile  del
coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.
  3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
dell'Istituto   di  studi  politici  "S. Pio V",  il  presidente  del
consiglio  stesso  e,  su  designazione di questi, il vice presidente
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
  4.   Ai   componenti,   nominati   o   eletti,   del  consiglio  di
amministrazione,  che  durano in carica tre anni e che possono essere
rinnovati,  si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della
legge n. 382/1980, in materia di incompatibilita'.
  5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
e'  richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parita'   prevale   il   voto   del   presidente   del  consiglio  di
amministrazione.
  6.   Il  consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal  suo
presidente,   ovvero  quando  ne  facciano  richiesta  almeno  cinque
consiglieri.   La   convocazione   e'   disposta   mediante   lettera
raccomandata  spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione  puo'  essere  effettuata  mediante  telegramma  spedito
almeno  tre  giorni  prima  dell'adunanza stessa. La comunicazione di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
  7.  I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,  nominati in
sostituzione  di  altri,  rimangono  in  carica per il periodo per il
quale  sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga
a  mancare  la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in carica, l'intero
consiglio si considera decaduto.
  8.  La  mancata  partecipazione,  senza  giustificato motivo, a tre
sedute  consecutive  del  consiglio  di  amministrazione determina la
decadenza della carica.
  9.  La  seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in
occasione  di ogni rinnovo, e' convocata dal presidente dell'Istituto
di studi politici "S. Pio V".
                               Art. 6.
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovraintende  alla gestione
amministrativa,  finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'
fatte  salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente
statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
    a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
    b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici
"S.  Pio  V",  fra  personalita'  del  mondo  accademico  che si sono
comunque  distinte per il buon funzionamento dell'Universita', ovvero
tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' stessa;
    c) nomina  con atto formale del suo presidente, i professori, ivi
compresi   quelli  a  contratto,  i  ricercatori  e  i  collaboratori
linguistici,  su  proposta del senato accademico secondo le procedure
stabilite  con  apposito  regolamento  e  verifica  il  possesso  dei
requisiti previsti nel regolamento stesso;
    d) nomina  il  personale  tecnico  amministrativo  e  adotta ogni
provvedimento  organizzativo  e  disciplinare  nei  confronti di tale
personale;
    e) assume  provvedimenti  relativi  al  trattamento  giuridico ed
economico del personale;
    f) delibera  sull'ammontare  delle  rette,  tasse,  soprattasse e
contributi e sul loro eventuale esonero;
    g) delibera,  su proposta del senato accademico, sul conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento;
    h) delibera,  sentito il senato accademico, convenzioni con altre
Universita'  o  centri  di  ricerca,  e con altri soggetti pubblici o
privati;
    i) delibera  il  bilancio preventivo, le relative variazioni e il
conto consuntivo;
    l) delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che  comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
    m) delibera  sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive o passive;
    n) delibera,  a  maggioranza  dei propri componenti, le eventuali
modifiche del presente statuto;
    o) delibera  in ordine al regolamento didattico dell'Universita',
su proposta del componente senato accademico;
    p) delibera gli altri regolamenti dell'Universita';
    q) puo'  affidare  a  singoli  componenti  del  Consiglio stesso,
ovvero  a  commissioni  temporanee  permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi.
  2.   Entro  il  mese  di giugno  di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il parere del senato accademico, valuta la
situazione  delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche
disponibili,  determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere  al  primo  anno di corso dell'anno accademico successivo e
fissa le relative modalita' di ammissione.
                               Art. 7.
  1.  La giunta esecutiva e' composta dal presidente del consiglio di
amministrazione,  dal  rettore e da un altro componente del c. di a.,
scelto  nel  suo seno. La giunta esecutiva dura in carica tre anni e,
comunque,  non  oltre il periodo di permanenza nella carica di membro
del Consiglio dei suoi componenti.
  2.  La  giunta  esecutiva, nei casi di necessita' ed urgenza, fermo
restando  quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le
decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, con obbligo
di   sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva  del
consiglio  medesimo,  pena  la  loro  decadenza.  Alle adunanze della
giunta  esecutiva  partecipano,  con  voto  consultivo,  il direttore
amministrativo   dell'Universita',   che   svolge   le   funzioni  di
segretario,      ed     il     responsabile     del     coordinamento
didattico-scientifico e degli organi collegiali.
  3. La giunta esecutiva e' convocata dal presidente con preavviso di
almeno  ventiquattro  ore  e  puo'  deliberare  validamente ove siano
presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.
                               Art. 8.
  1. Il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione, che dura in
carica un triennio ed e' rieleggibile:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
    b) convoca e presiede il consiglio stesso;
    c) cura  l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
    d) adotta,  in  caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza  del  consiglio,  al  quale gli stessi sono sottoposti per
ratifica nella prima riunione successiva;
    e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli
atti per le materie di cui all'art. 6, lettere d), e) ed l).
                               Art. 9.
  1.  Il  rettore, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art.  6,  lettera  b),  dura in carica un triennio e puo' essere
riconfermato. Il rettore in particolare:
    a) rappresenta   l'Universita'   nel   conferimento   dei  titoli
accademici e nelle cerimonie;
    b) sovraintende    all'attivita'    didattica    e    scientifica
dell'Universita'  riferendone  al  consiglio  di  amministrazione con
relazione annuale;
    c) convoca   e   presiede   il   senato  accademico,  assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni;
    d) esercita  l'autorita' disciplinare nei confronti del personale
docente e ricercatore e degli studenti;
    e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
    f) cura   l'esecuzione   delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione in materia didattica e scientifica;
    g) esercita   ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
  2.  Il  rettore  designa  tra i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita'   un   pro-rettore   a   cui  poter  demandare,  per
particolari esigenze, opportuni compiti istituzionali.
                              Art. 10.
  1. Il senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, e
dai  presidi  delle  facolta'  di  cui si compone l'Universita'. Alle
sedute  del  senato  accademico  partecipano,  altresi', il direttore
amministrativo,  con  voto consultivo e funzioni di segretario, ed il
responsabile  del  coordinamento didattico-scientifico e degli organi
collegiali, anch'esso con voto consultivo.
  2.   Il   senato   accademico   esercita   le  competenze  relative
all'ordinamento,   alla   programmazione  e  al  coordinamento  delle
attivita'  didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri
organi  previsti  dal  presente  statuto.  In  particolare  il senato
accademico esercita le seguenti attribuzioni:
    a) formula  proposte  ed esprime pareri sui programmi di sviluppo
dell'Universita';
    b) definisce gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
    c) esprime  parere  al consiglio di amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
    d) formula  pareri  e  proposte  in  ordine  all'adozione  e alla
modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;
    e) procede  all'attivazione di nuove facolta' e di nuovi corsi di
studio, previa delibera del consiglio di amministrazione;
    f) provvede  all'assegnazione  dei posti di ruolo di professori e
ricercatori  ai  settori  scientifico-disciplinari  sulla  base delle
indicazioni  delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto
dei piani di sviluppo dell'Universita';
    g) propone  al  consiglio  di amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
    h) esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
  3.  Il  senato  accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
                              Art. 11.
  1.  Le  facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e
hanno  il  compito  primario  di promuovere e organizzare l'attivita'
didattica  per  il  conseguimento  dei  titoli accademici, nonche' le
altre  attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti   e  concorrono  con  i  dipartimenti  ad  organizzare  i
dottorati di ricerca.
  2. Sono organi della facolta':
    a) il preside;
    b) il consiglio di facolta'.
  3.  L'ordinamento  didattico dei corsi e' stabilito nel regolamento
didattico  di  Ateneo,  in  conformita'  alle vigenti disposizioni di
legge e di regolamento.
                              Art. 12.
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  ne promuove e coordina
l'attivita',  sovraintende  al  regolare funzionamento della stessa e
cura  l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'. In
particolare il preside:
    a) convoca  e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
    b) vigila  sull'osservanza  delle norme di legge, di statuto e di
regolamento;
    c) cura  l'ordinato  svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta',   avvalendosi   della  collaborazione  dei  presidenti  dei
consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti;
    d) e' membro di diritto del senato accademico;
    e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
  2.  Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo
di  prima  fascia  aventi  titolo all'elettorato passivo in base alle
leggi  vigenti  ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica
tre anni accademici ed e' rieleggibile.
  3.  Il preside e' eletto dai professori di ruolo di prima e seconda
fascia. La seduta per l'elezione del preside e' presieduta dal decano
della  facolta'.  Le restanti modalita' di svolgimento delle elezioni
sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
  4.  Il  preside,  in relazione alle esigenze di funzionamento della
facolta',  puo'  nominare  tra  i professori di prima fascia, un vice
preside  con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe
e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
                              Art. 13.
  1.  Il  consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia.  Fanno parte inoltre del
consiglio  di  facolta',  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei
professori  incaricati  dei  corsi  e degli studenti. Le modalita' di
funzionamento  di  ciascun  consiglio  di facolta' sono stabilite dal
regolamento  di  facolta',  deliberato  dal consiglio nel rispetto di
quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
  2. Sono compiti del consiglio di facolta':
    a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo
della  facolta',  ai  fini  della  definizione  dei piani di sviluppo
dell'Ateneo;
    b) la   programmazione   e   l'organizzazione   delle   attivita'
didattiche  in  modo  vincolante  per  i  docenti  nel rispetto della
liberta'  di  insegnamento,  in  conformita'  alle  deliberazioni del
consiglio  di  amministrazione  e  del  senato accademico e sentiti i
consigli  di  corso  di  laurea,  di diploma o di indirizzo e, per la
parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
    c) esprimere   parere   sulla   predisposizione  del  regolamento
generale  di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico
e  formulare  proposte  per  la  parte  di  competenza  in  ordine al
regolamento didattico di Ateneo;
    d) la  formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per
la copertura degli insegnamenti attivati;
    e) la  formulazione  delle proposte in ordine alla determinazione
del  numero  massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai corsi e alle
relative modalita' di ammissione;
    f) la  formulazione  delle  proposte  di  conferimento  di lauree
"honoris causa";
    g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto.
                              Art. 14.
    1.   La   revisione   della  gestione  contabile,  finanziaria  e
patrimoniale  dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati
secondo  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di  amministrazione,
contabilita' e finanza.
                              Art. 15.
  1. Il nucleo di valutazione di Ateneo secondo le modalita' previste
dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia
operativa,  alla  valutazione  interna della gestione amministrativa,
delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno
al diritto allo studio.
                              Art. 16.
  1.  Il  coordinamento  delle  attivita' didattiche e scientifiche e
degli  organi  collegiali accademici e' un organo costituzionale che,
alle  dirette  dipendenze del rettore, ha i compiti di coordinamento,
monitoraggio  e  supporto  delle  iniziative riguardanti le attivita'
didattiche   e   scientifiche   dell'Ateneo  e  per  il  collegamento
funzionale tra gli organi accademici.
                            Sezione terza
                          Personale docente
                              Art. 17.
  1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e  seconda  fascia  dell'Universita'  nonche'  dai  ricercatori. Sono
altresi'  impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  2.  Qualora  non  sia  possibile  provvedere  alla  copertura degli
insegnamenti  con  le modalita' di cui al primo comma, possono essere
attribuiti  incarichi  di insegnamento, mediante contratti di diritto
privato,  a  docenti  di  altre  universita' e a personalita' di alta
qualificazione  scientifica  o  professionale,  anche di nazionalita'
straniera.
  3.  Il  trattamento  economico  dei  professori  a  contratto  e la
disciplina  delle  loro  attivita'  sono  stabiliti  dal consiglio di
amministrazione,  con  apposito  regolamento.  Il  contratto  non da'
titolo  a  trattamento  assistenziale  o previdenziale; l'Universita'
provvedera'   ad   una  copertura  assicurativa  privata  contro  gli
infortuni.
  4.  L'attivita'  di  insegnamento  presso l'Universita' comporta il
rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
                              Art. 18.
  1.  Il  ruolo  dei  professori  dell'Universita' si articola in due
fasce:
    a)  professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
    b) professori di seconda fascia.
  2.  Il  ruolo organico dei professori di prima fascia e' costituito
da quindici posti.
  3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia e' costituito
da diciotto posti.
  4.  Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello  che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo
delle universita' statali.
  5.  Ai  professori  e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
                              Art. 19.
  1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Universita' e' costituito
da venti posti.
  2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo
delle universita' statali.
  3.  Ai  ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
                              Art. 20.
  1.  Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo
e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti
in  organico,  si  applicano,  in  quanto compatibili con il presente
statuto  e  con  la natura non statale della Libera Universita' degli
Studi  "S.  Pio  V",  le  disposizioni  vigenti per il corrispondente
personale delle universita' statali.
  2.  I  ruoli  organici  di cui agli articoli 18 e 19 possono essere
modificati  su proposta delle facolta' interessate, sentito il senato
accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.
                              Art. 21.
  1.  Il  consiglio  di amministrazione dell'Universita', su proposta
motivata  del  consiglio  di  facolta', sentito il senato accademico,
puo'  nominare  collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre,
da  scegliersi  fra persone di qualificata e riconosciuta competenza,
il  cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti
dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.
                           Sezione quarta
                        Personale non docente
                              Art. 22.
  La  dotazione  organica,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico   del  personale  tecnico-amministrativo  e  del  direttore
amministrativo  dell'Universita',  nonche' l'ordinamento dei relativi
servizi,  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento  adottato dal
consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili,
delle   disposizioni   vigenti   per   il   corrispondente  personale
universitario statale.
                           Sezione quinta
                        Ordinamento didattico
                              Art. 23.
  1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
    a) facolta' di scienze politiche;
    b) facolta' di lingue e letterature straniere;
    c) facolta' di economia.
  I  relativi  ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale
regolamento  didattico  di  Ateneo  conformemente  alle vigenti norme
sugli ordinamenti didattici universitari.
  2.   L'Universita'   puo'  istituire,  in  conformita'  alle  norme
dell'ordinamento  universitario,  nuovi  corsi  di laurea e di laurea
specialistica nonche' rilasciare i seguenti titoli di studio:
    a) diploma di specializzazione;
    b) dottorato di ricerca;
    c) master universitario di primo e di secondo livello.
  3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
                            Sezione sesta
                     Disposizioni amministrative
                              Art. 24.
  1.  L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di cassa,
affidato  ad  un  istituto di credito di notoria solidita' scelto dal
consiglio  di  amministrazione,  in conformita' a quanto previsto dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                              Art. 25.
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione dell'Universita' delibera il
bilancio  preventivo  entro il mese di novembre e il conto consuntivo
entro  il  mese  di  giugno.  Ciascun esercizio corrisponde a un anno
solare.
  2.   Con   appositi   regolamenti   deliberati   dal  consiglio  di
amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  6  del presente statuto, sono
disciplinati   i   criteri   di  gestione  e  le  relative  procedure
amministrativo-contabili,  nonche'  le  procedure  contrattuali  e le
forme  di  controllo  interno  sull'efficienza  e  sui  risultati  di
gestione complessiva.
                              Art. 26.
  1.  Alle  esigenze  funzionali  relative  ai posti per il personale
tecnico  amministrativo  si  provvedera',  nelle  more  dei  relativi
concorsi,   mediante   conferimento   di   incarichi   professionali,
assunzioni   a  tempo  determinato,  collaborazioni  ovvero  mediante
contratti  di  formazione  secondo la vigente disciplina normativa in
materia.».