IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-bis, 12 maggio 1982, n. 1681-bis, 19 giugno 1989, n. 3211-bis e 19 febbraio 1991, n. 737-bis, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio; Vista la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunita' europee riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni; Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre 2004, n. 1679-bis di istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico; Visti i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro interministeriale costituito per verificare la possibilita' di adottare un passaporto contenente dati biometrici a cui hanno preso parte, oltre a rappresentanti del Ministero degli affari esteri, rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, (Polizia di Stato), della giustizia, del Ministro per l'innovazione tecnologica, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., del Garante per la protezione dei dati personali, consulenti esterni; Visto il documento di fattibilita' tecnica e disegno delle soluzioni sul passaporto con dati biometrici predisposto dal gruppo di lavoro tecnico, costituito da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno (Polizia di Stato), dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Riconosciuta la necessita' di integrare il nuovo modello di passaporto diplomatico con un supporto informatico ove possano essere memorizzati gli elementi biometrici, conforme alle norme del citato Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004; Ritenuto pertanto di dover integrare il decreto del Ministro per gli affari esteri di cui alla quinta premessa; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle caratteristiche e alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche, ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 2003; Valutata la necessita' di mantenere segrete le caratteristiche tecniche legate ai sistemi di crittografia, alla sicurezza informatica del passaporto, ai sistemi di archiviazione e trasmissione dati e alla protezione dei dati memorizzati sul passaporto stesso; Decreta: Art. 1. Il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, di cui alla quinta premessa e' cosi' integrato: all'art. 2 e' aggiunto un terzo comma recante «Nella revisione dei processi di emissione e degli sviluppi tecnologici e' possibile prevedere l'inserimento del microprocessore RF/ID di prossimita' nella copertina del passaporto, conforme alla normativa ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 64Kb e durabilita' di 10 anni, nonche' l'utilizzo di un foil olografico di sicurezza laminabile a caldo». all'art. 2 e' aggiunto un quarto comma recante «Nel Chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzera' per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile fra le dita medio, anulare e mignolo. Nel Chip verranno altresi' memorizzate le informazioni gia' presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed inalterabilita' dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel Chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare attraverso dati comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 5 aprile 2005 Il Ministro: Fini