IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
  Visti   i  decreti  ministeriali  30 dicembre  1978,  n.  4668-bis,
12 maggio   1982,   n.   1681-bis,  19 giugno  1989,  n.  3211-bis  e
19 febbraio 1991, n. 737-bis, che regolano il rilascio dei passaporti
diplomatici e di servizio;
  Vista  la  risoluzione  dei  rappresentanti dei governi degli Stati
membri  delle  Comunita'  europee  riuniti  in sede di Consiglio, del
23 giugno  1981,  relativa  all'adozione  di un passaporto di modello
uniforme  fra  gli  Stati membri delle Comunita' europee e successive
integrazioni;
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004
relativo  alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e sugli
elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
  Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre
2004,  n.  1679-bis  di istituzione di un nuovo modello di passaporto
diplomatico;
  Visti   i   verbali   delle   riunioni   del   gruppo   di   lavoro
interministeriale   costituito  per  verificare  la  possibilita'  di
adottare  un  passaporto contenente dati biometrici a cui hanno preso
parte,  oltre  a  rappresentanti  del  Ministero degli affari esteri,
rappresentanti   dei   Ministeri   dell'economia   e  delle  finanze,
dell'interno,  (Polizia  di Stato), della giustizia, del Ministro per
l'innovazione  tecnologica,  del  Centro  nazionale per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  dell'Istituto  Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.a., del Garante per la protezione dei dati personali,
consulenti esterni;
  Visto   il  documento  di  fattibilita'  tecnica  e  disegno  delle
soluzioni  sul  passaporto con dati biometrici predisposto dal gruppo
di  lavoro  tecnico, costituito da rappresentanti del Ministero degli
affari   esteri,  dal  Ministero  dell'interno  (Polizia  di  Stato),
dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato S.p.a., del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  integrare  il  nuovo  modello  di
passaporto diplomatico con un supporto informatico ove possano essere
memorizzati  gli  elementi biometrici, conforme alle norme del citato
Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004;
  Ritenuto  pertanto  di  dover integrare il decreto del Ministro per
gli affari esteri di cui alla quinta premessa;
  Sentito  il  Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle
caratteristiche  e  alla  produzione  dei  libretti passaporto con le
nuove caratteristiche, ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale
4 agosto 2003;
  Valutata  la  necessita'  di  mantenere  segrete le caratteristiche
tecniche   legate   ai   sistemi   di  crittografia,  alla  sicurezza
informatica   del   passaporto,   ai   sistemi   di  archiviazione  e
trasmissione   dati  e  alla  protezione  dei  dati  memorizzati  sul
passaporto stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre 2004,
n. 1679-bis, di cui alla quinta premessa e' cosi' integrato:
    all'art.  2  e'  aggiunto un terzo comma recante «Nella revisione
dei  processi  di emissione e degli sviluppi tecnologici e' possibile
prevedere  l'inserimento  del  microprocessore  RF/ID  di prossimita'
nella  copertina  del  passaporto, conforme alla normativa ISO 14443,
alle   specifiche   ICAO  OS/LDS  con  capacita'  minima  di  64Kb  e
durabilita'  di  10 anni, nonche' l'utilizzo di un foil olografico di
sicurezza laminabile a caldo».
    all'art. 2 e' aggiunto un quarto comma recante «Nel Chip verranno
memorizzate,  in  formato  interoperativo,  l'immagine del volto e le
impronte  digitali  del  dito  indice di ogni mano. Ove, in una mano,
l'impronta  del  dito indice non fosse disponibile si utilizzera' per
la  stessa,  procedendo in successione, la prima impronta disponibile
fra  le  dita  medio,  anulare  e mignolo. Nel Chip verranno altresi'
memorizzate  le  informazioni  gia'  presenti  sul  supporto cartaceo
relative  al  passaporto ed al titolare, nonche' i codici informatici
per la protezione ed inalterabilita' dei dati e quelle necessarie per
renderne  possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi
biometrici contenuti nel Chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso  dati comparativi direttamente disponibili quando la legge
preveda  che  siano  necessari  il  passaporto  o  altro documento di
viaggio».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 5 aprile 2005
                                                    Il Ministro: Fini