IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Jobet S.r.l. titolare della concessione n. 3630 del comune di Pescara, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003; Considerato che con nota protocollo 2004/10481/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non pagate; Considerato che con nota protocollo n. 2004/33240/COA/CPS/SCO del 14 giugno 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione del minimo garantito relativo all'anno 2003 scaduta e non pagata; Considerato che con nota protocollo 2004/61087/COA/CPS/SCO del 4 novembre 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa agli anni 2003-2004, scaduta e non pagata; Considerato che con le predette note, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto Concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-bis; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Jobet S.r.l., con sede legale in via Ferrara, 24 - 80143 Napoli, dalla concessione n. 3630 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pescara. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2005 Il direttore generale: Tino