IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decrto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la piu' ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo; Considerato, inoltre, che, per tale «grande evento», si impone la necessita' di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci sotto i profili della mobilita', dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare un'ordinata partecipazione dei fedeli; Vista la complessita' del «grande evento» che comporta l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di beni, forniture, servizi da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Tenuto conto che la straordinarieta' dell'evento medesimo richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Sentito il Ministro dell'interno; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, provvede alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del «grande evento» medesimo e delle connesse manifestazioni che si terranno nel territorio interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell'assistenza e della mobilita' ed anche in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il Commissario delegato realizza, altresi', i necessari coordinamenti con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, per assicurare la gestione unitaria delle iniziative e degli interventi da porre in essere per le finalita' di cui alla presente ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative. 3. Il Commissario delegato, ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato a disporre per il ricorso alla trattativa privata in relazione alla esistente situazione di somma urgenza, avvalendosi, ove necessario, e nel rispetto delle direttive comunitarie, delle deroghe previste dal successivo art. 3, anche valutando l'idoneita' dei contraenti sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse al «grande evento». 4. Il Commissario delegato e' autorizzato a contribuire alle spese effettuate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti all'adozione di misure organizzative inerenti al «grande evento», previamente approvate dal Commissario delegato medesimo