IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi
eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il   decrto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
concernente  la  dichiarazione  di  «grande evento» in relazione alle
esequie  del  Santo  Padre  Giovanni  Paolo II  ed  all'elezione  del
Pontefice,  al  fine  di  garantire  la  piu' ampia partecipazione di
fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;
  Considerato,  inoltre,  che, per tale «grande evento», si impone la
necessita'  di  individuare, definire ed attuare misure organizzative
efficaci   sotto   i  profili  della  mobilita',  dell'accoglienza  e
dell'assistenza  sanitaria  e  di  quant'altro  occorra ad assicurare
un'ordinata partecipazione dei fedeli;
  Vista   la   complessita'   del   «grande   evento»   che  comporta
l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di beni, forniture,
servizi   da  impiegare  per  il  perseguimento  delle  finalita'  in
questione;
  Tenuto  conto che la straordinarieta' dell'evento medesimo richiede
l'adozione  di  misure  urgenti  che  possono essere assunte soltanto
nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Sentito il Ministro dell'interno;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Commissario delegato per il
«grande  evento»  di  cui  in  premessa, provvede alla definizione ed
attuazione  delle  iniziative  dirette al conseguimento urgente della
disponibilita'  di  beni,  forniture  e servizi, comunque necessari e
strumentali  per  la  funzionale  organizzazione  del «grande evento»
medesimo   e  delle  connesse  manifestazioni  che  si  terranno  nel
territorio  interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata
accoglienza  ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti
dell'assistenza  e  della  mobilita'  ed  anche  in deroga al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.   Il   Commissario  delegato  realizza,  altresi',  i  necessari
coordinamenti  con  le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e
le  societa'  di  servizi,  per assicurare la gestione unitaria delle
iniziative  e degli interventi da porre in essere per le finalita' di
cui  alla  presente  ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle
informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.
  3.  Il  Commissario  delegato,  ai  fini  di  cui  al  comma 1,  e'
autorizzato  a  disporre  per  il  ricorso alla trattativa privata in
relazione  alla  esistente  situazione di somma urgenza, avvalendosi,
ove  necessario,  e  nel  rispetto delle direttive comunitarie, delle
deroghe  previste  dal successivo art. 3, anche valutando l'idoneita'
dei  contraenti  sulla  base  di  specifiche  esperienze maturate nel
settore,  nonche'  sotto  l'aspetto  della  sicurezza  a fronte delle
particolari esigenze connesse al «grande evento».
   4. Il Commissario delegato e' autorizzato a contribuire alle spese
effettuate  dalle  amministrazioni  e  dagli enti pubblici competenti
all'adozione  di  misure  organizzative  inerenti al «grande evento»,
previamente approvate dal Commissario delegato medesimo