IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
      per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 dicembre  2004  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato,
sino  al  31 dicembre  2005,  lo  stato  di emergenza in Sardegna nel
territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi
alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387
del  14 dicembre  2004  con  la  quale  il  Presidente  della regione
autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il
superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  alluvionali
predetti;
  Atteso  che  il  Commissario  governativo  puo' ex art. 1, comma 3,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del
14 dicembre   2004,   per  gli  adempimenti  di  propria  competenza,
avvalersi  delle  strutture  regionali,  nonche' della collaborazione
degli  enti  territoriali  e non territoriali e delle amministrazioni
periferiche dello Stato;
  Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1/13  del
18 gennaio  2005  con la quale sono stati individuati gli assessorati
regionali competenti all'attuazione degli interventi;
  Visto  l'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3387  del 14 dicembre 2004 che, per il compimento delle
iniziative  ivi  previste,  ha autorizzato il Commissario delegato, a
disporre  deroghe,  ove  ritenuto  indispensabile  e  sulla  base  di
specifica   motivazione,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico  e  della  direttiva  del  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  del  22 ottobre  2004,  alle  disposizioni
normative elencate nel medesimo articolo;
  Considerato  che  a seguito degli eventi alluvionali del 6 dicembre
2004  e seguenti, si sono verificati gravi danni agli impianti e alle
opere   idrauliche   facenti  parte  dell'asta  del  Flumendosa,  con
conseguente  pericolo  per  sistemi  di approvvigionamento idrico dei
centri  abitati  limitrofi,  e  che, pertanto, si rende necessario il
ripristino delle stesse come prima dell'evento alluvione;
  Ritenuto  che  l'ampiezza  e  la  gravita'  dei  danni subiti dagli
impianti  idroelettrici  dell'asta  del  Flumendosa  e  l'urgenza  di
procedere  agli  interventi  di  ripristino  delle  opere  come prima
dell'evento alluvione, prefigurano la necessita' di inserire i lavori
stessi  nel  programma commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre
2004,  nonche'  di autorizzare il ricorso alle deroghe alla normativa
vigente  gia' previste dalla ordinanza del Commissario governativo n.
4 dell'8 marzo 2005;
  Vista  la  richiesta,  formulata  in  data 24 febbraio 2005, con la
quale  la  societa'  Enel  GreenPower  S.p.a., al fine di ottenere il
rilascio  dei  provvedimenti  necessari per gli interventi di propria
competenza,  richiede  al  Commissario governativo l'indizione di una
Conferenza  di  servizi  che  coinvolga tutti gli enti interessati al
rilascio degli stessi;
  Vista  la  nota  del  5 aprile  2005, con la quale la societa' Enel
GreenPower  S.p.a.  precisa che gli oneri relativi alla progettazione
degli  interventi  e  alla  realizzazione  dei  lavori risulteranno a
carico della predetta societa';
  Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3387  del  14 dicembre  2004  prevede che il Commissario governativo,
anche  avvalendosi  dell'ausilio  dei  soggetti  attuatori,  provvede
all'accertamento   dei   danni   nonche'  all'adozione  di  tutte  le
necessarie  ed  urgenti  iniziative,  anche  in  deroga  alla vigente
normativa  nazionale  e regionale, volte a rimuovere le situazioni di
pericolo   e   ad   assicurare   la  indispensabile  assistenza  alle
popolazioni  colpite,  ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di
servizi   da  indire  entro  sette  giorni  dalla  disponibilita'  di
progetti.

                            O r d i n a:
                               Art. 1.
  E' approvato, quale IIĀ° stralcio del programma commissariale di cui
all'art.  1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3387  del  14 dicembre  2004,  il  seguente  elenco  di
interventi:
Localita' Sa Teula:
  a) consolidamento e ripristino della strada di accesso alla diga di
Sa  Teula  in  corrispondenza  delle  tre frane verificatesi lungo la
stessa, al fine di garantire la sua percorribilita' in sicurezza;
  b)   ripristino   del   volume  dell'invaso  come  ante  alluvione.
L'intervento   dovra'   essere  finalizzato  all'asportazione  ed  al
riutilizzo,   ove   possibile,  del  materiale  litoide  accumulatosi
all'interno  del bacino. In considerazione dei volumi di materiale da
asportare,  le  operazioni dovranno essere effettuate in piu' fasi al
fine  di garantire i rilasci per usi plurimi posti a valle dell'asta,
pertanto  dovranno  essere  effettuate  sia  in  concomitanza  con la
precedente fase a) e sia con la successiva fase c);
  c)  posa  di  una  nuova  paratoia di superficie in sostituzione di
quella divelta dall'evento di piena.
Localita' Bau Mela:
  a)   ripristino  del  volume  dell'invaso  come  prima  dell'evento
alluvione.  L'intervento  comportante  l'asportazione  del  materiale
litoide depositatosi all'interno del bacino, potra' essere effettuato
in  corrispondenza dei periodo di magra e/o secca del rio Bau Mandara
e del rio Bau Mela;
  b)   ripristini  vari  sulle  spalle  laterali,  sullo  scarico  di
superficie e sulle opere accessorie dello sbarramento.
Localita' Bau Mandara:
  a)   ripristino   del   volume  dell'invaso  come  ante  alluvione.
L'intervento   comportante   l'asportazione   del  materiale  litoide
depositatosi  all'interno  del  bacino,  potra'  essere effettuato in
corrispondenza  del  periodo di magra e/o secca del rio Bau Mandara e
del rio Bau Mela;
  b)   ripristini  vari  sulle  spalle  laterali,  sullo  scarico  di
superficie e sulle opere accessorie dello sbarramento.
Localita' Bau Muggeris:
  a)  ripristino  delle  opere per il deflusso dell'acqua proveniente
dallo   scarico  di  fondo  della  diga.  L'intervento  consiste  nel
ripristino  del  normale  percorso di deflusso delle acque di scarico
provenienti  dal  fondo  della  diga,  in  particolare  dovra' essere
movimentato  e/o  asportato  il  materiale litoide che ha intasato il
normale  letto  del fiume e che crea il ristagno delle acque al piede
della diga in corrispondenza dello scarico di fondo;
  b)  ripristino  delle  opere  accessorie di accesso allo scarico di
fondo;
  c)  ripristino  della  viabilita'  di  accesso alla centrale e alla
diga.