IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Bari Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997; Vista la legge n. 142/2003; Visto il C.C.N.L. del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002; Visto l'accordo del 9 novembre 2004 di applicazione del C.C.N.L. trasporto e spedizione merci alle imprese cooperative di facchinaggio; Visto il C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di carico e scarico presso il Ministero della difesa del 2001; Considerata la necessita' di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio in vigore sino alla data del 31 gennaio 2005; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 24 febbraio 2005 e 24 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. La tariffa oraria minima per le prestazioni di facchinaggio e' di Euro 14,74 a decorrere dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005. 2. La tariffa oraria sara' maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 7 aprile 2005 Il dirigente: Baldi