IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Brindisi Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di societa' cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorita' amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di societa' cooperative; Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori; Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies; in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa non svolge alcuna attivita' dal 1996 e che l'ultimo bilancio presentato risale al 30 giugno 1996, e pertanto, stante l'impossibilita' di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformita' degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo; Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive n. 1574959 del 27 gennaio 2005 con la quale si ribadisce che nel caso specifico deve essere adottato lo scioglimento senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003; Decreta: La societa' cooperativa «Agricola Prodotti Pugliesi Monsignore» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posiz. n. 1971/238397 costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 11 gennaio 1989, rep. n. 2573, registro imprese n. 5516, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore. Brindisi, 1° aprile 2005 Il direttore provinciale: Marzo