IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   Autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli Uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
societa' cooperative;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della  cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta
che  la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art.
2545-septiesdecies;  in  particolare dall'esame del verbale ispettivo
si  evince  che la cooperativa non svolge alcuna attivita' dal 1996 e
che   l'ultimo  bilancio  presentato  risale  al  30 giugno  1996,  e
pertanto,  stante  l'impossibilita'  di  procedere  al  recupero  del
contributo  di  ispezione ordinaria in conformita' degli orientamenti
espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n.
4788  del  17 luglio  1997,  lo  scrivente  rinuncia all'esazione del
medesimo;
  Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive n. 1574959
del  27 gennaio 2005 con la quale si ribadisce che nel caso specifico
deve  essere  adottato  lo scioglimento senza farsi luogo a nomina di
commissario  liquidatore  ai sensi del decreto del Sottosegretario di
Stato  del  17  luglio  2003,  di  cui  alla circolare n. 1579551 del
30 settembre 2003;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «Agricola Prodotti Pugliesi Monsignore» a
r.l.,  con  sede  in  San  Pietro  Vernotico,  posiz.  n. 1971/238397
costituita  per  rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 11 gennaio
1989,  rep.  n.  2573,  registro imprese n. 5516, e' sciolta per atto
d'autorita' senza nomina del liquidatore.
    Brindisi, 1° aprile 2005
                                      Il direttore provinciale: Marzo