IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Venezia

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  e  sua  circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 circa il
decentramento    agli    uffici    territoriali   dell'adozione   del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di societa'
cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Vista  la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma
congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero
delle  attivita'  produttive e del direttore generale della direzione
generale  e  degli  AA.GG.  risorse  umane  e  attivita'  ispettiva -
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali circa il permanere
presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (gia' uffici e
ispettorati  provinciali  del  lavoro) delle competenze relative alla
cooperazione;
  Vista  la  nota  n. 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle
attivita' produttive - direzione generale per gli enti cooperativi;
  Acquisito   il  parere  di  massima  favorevole  della  commissione
centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 luglio
2003  di  «Rideterminazione  dell'importo  minimo  di bilancio per la
nomina  di  commissario  liquidatore  negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 marzo  1988  con  il  quale la
societa'  cooperativa  edilizia  A.C.L.I. a r.l. e' stata sciolta con
nomina  di commissario liquidatore nella persona di Paolo Bellamio ai
sensi dell'ex art. 2544 del codice civile;
  Atteso   che   la   detta   procedura  liquidatoria  rientra  nella
fattispecie  di  cui  all'art.  2  del succitato decreto ministeriale
17 luglio  2003  per quanto risulta dalla acquisita visura camerale e
dalla relazione del liquidatore;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre
2004;
                              Decreta:

  Il  provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina
di  liquidatore della societa' cooperativa edilizia «A.C.L.I. a r.l.»
con  sede in Portogruaro (Venezia), frazione Giussago, costituita per
rogito notaio A. Pasqualis in data 3 luglio 1969, n. repertorio 28254
-   posizione  B.U.S.C.  1435,  e'  convertito  in  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina  di liquidatore, ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 17 luglio 2003.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
verra'   trasmesso   agli   organi  competenti  per  i  provvedimenti
conseguenziali.
  Avverso  lo  stesso  e'  ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto entro
sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
    Venezia-Mestre, 25 marzo 2005
                                     Il direttore provinciale: Monaco