IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale iracheno di «Ingegnere specializzato in strutture e costruzioni» come documentato dal certificato rilasciato dall'albo degli ingegneri iracheni di Baghdad - Al Mansour, cui risulta essere iscritto dall'agosto 1990, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico «B.Sc. Building and Construction» nell'anno 1989-1990 presso l'Universita' della tecnologia di Baghdad dipartimento di ingegneria civile; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 16 dicembre 2003 e del 22 febbraio 2005, in cui e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale con l'applicazione di misure compensative; Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.