IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto  legislativo 27gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,   modificato   dalla   legge   n.   189/2002,  che  prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre
1968,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 il
riconoscimento   del  titolo  professionale  iracheno  di  «Ingegnere
specializzato  in  strutture  e  costruzioni»  come  documentato  dal
certificato  rilasciato dall'albo degli ingegneri iracheni di Baghdad
-  Al  Mansour, cui risulta essere iscritto dall'agosto 1990, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Considerato  inoltre  che ha conseguito il titolo accademico «B.Sc.
Building  and  Construction» nell'anno 1989-1990 presso l'Universita'
della tecnologia di Baghdad dipartimento di ingegneria civile;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 16 dicembre 2003 e del 22 febbraio 2005, in cui e' stato espresso
parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione
A,   settore   civile   ambientale   con   l'applicazione  di  misure
compensative;
  Preso  atto  del  parere  scritto  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre 1968, cittadino
italiano,  e'  riconosciuto il titolo accademico professionale di cui
in  premessa,  quale  titolo  valido  per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  - Sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.