Per avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti, si comunica la
sospensione  dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a
metano  o  a  gas  di petrolio liquefatto (GPL) previsto dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  25 novembre  1997,  n. 403, e integrato
dagli  articoli  53  e  54  della  legge  23 agosto  2004,  n. 239 «a
decorrere dal 30 aprile 2005».