ARAN Confederazioni sindacali nazionali CGIL CISL UIL CONFSAL CONFINTESA USAE Organizzazioni sindacali FP CGIL FPS CISL UIL PA CISAL INTESA CONFSAL UNSA FLP Ministro della funzione pubblica LA COMMISSIONE nel procedimento pos. n. 16502, su proposta dei Commissari avv. Giovanni Di Cagno, prof. Vincenzo Lippolis e prof. Antonio Vallebona, adotta la seguente delibera Premesso 1. Che attualmente la disciplina dello sciopero del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri e' contenuta in una proposta della Commissione adottata con delibera n. 192/6.7 del 14 settembre 1995, integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999. 2. Che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, modificativa e integrativa della legge n. 146/1990, si e' reso necessario l'adeguamento delle precedenti discipline. 3. Che in data 23 luglio 2003 e' stato trasmesso alla Commissione il testo di un'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'ARAN da un lato e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali di settore dall'altro, concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto dei Ministeri. 4. Che nel corso di successive audizioni la Commissione ha formulato una serie di rilievi rispetto all'ipotesi di accordo. 5. Che in data 2 dicembre 2004 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 novembre 2004. 6. Che nel corso di audizione tenutasi in data 8 febbraio 2005, la Commissione ha indicato alle parti stipulanti residui profili problematici. 7. Che in data 9 marzo 2005 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo del definitivo accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp. 8. Che in data 16 marzo 2005 la Commissione ha deliberato l'invio del testo dell'accordo alle Associazioni dei Consumatori per l'acquisizione dei relativi pareri. 9. Che entro il termine del 5 aprile 2005, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, e' pervenuto il solo parere dell'Unione nazionale consumatori, la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto dell'accordo in oggetto; Considerato 1. Che l'accordo dell'8 marzo 2005 risulta sottoscritto dall'ARAN e da una larga maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti nel settore. 2. Che il testo dell'accordo, coerentemente con il processo di riorganizzazione che ha interessato negli ultimi anni le amministrazioni del comparto dei Ministeri e che ha comportato il trasferimento di funzioni dai Ministeri alle regioni e agli enti locali, ha parzialmente modificato la precedente disciplina dettata dalla Commissione. 3. Che il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero (art. 2, comma 1, 2), prevedendo anche un meccanismo di verifica annuale della compatibilita' tra le previsioni operate e l'esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 2, comma 3). 4. Che per cio' che concerne le prestazioni indispensabili da assicurare nell'attivita' giudiziaria, l'accordo ha correttamente compreso nel campo di operativita' delle disposizioni anche il personale del Ministero economia e finanze, e dunque gli addetti all'attivita' delle Commissioni tributarie (art. 2, lett. b), mentre nel corso delle audizioni la stessa ARAN ha confermato che la salvaguardia di diritti costituzionali della persona con riferimento alla scadenza di termini perentori nei giorni di sciopero, viene assicurata dal Ministero competente attraverso l'emanazione di apposti decreti di proroga dei termini eventualmente scaduti. 5. Che l'accordo disciplina puntualmente le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero (art. 3). 6. Che l'accordo prevede analitiche modalita' di proclamazione e di effettuazione delle astensioni coerenti con gli obblighi di legge, e in particolare: specifiche regole sul preavviso e sugli obblighi di comunicazione agli utenti sia dello sciopero sia di eventuali revoche (art. 4, comma 1, 2); il divieto di proclamazione di scioperi «a pacchetto» (art. 4, comma 3); la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni nell'ambito di una stessa vertenza, mediante la previsione del limite di ventiquattro ore per la prima azione di sciopero e di quarantotto ore per le astensioni successive (art. 4, comma 3, lett. a), b), c); la previsione di un intervallo minimo di quarantotto ore da rispettare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 4, comma 3, lett. d). 7. Che vengono previsti periodi di franchigia adeguati ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionali della persona (art. 4, comma 5, 6). 8. Che l'accordo in esame contiene specifico rinvio alle procedure di raffreddamento previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Ministeri (art. 5, comma 1); quanto alle procedure di conciliazione, l'accordo detta un'analitica disciplina pienamente coerente con le finalita' della legge n. 146/1990 e successive modificazioni (art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6), prevedendo anche la necessita' di ripetizione delle procedure nell'ambito della medesima vertenza decorsi centoventi giorni dall'effettuazione o dalla revoca dello sciopero (art. 5, comma 11). 9. Che viene dettata una disciplina della revoca dello sciopero in linea con le previsioni dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni (art. 5, comma 8, 9). 10. Che non rileva la mancata previsione nell'accordo in esame di una specifica disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario e delle modalita' di esercizio del diritto di assemblea, considerati i generali indirizzi in materia dettati da questa Commissione di garanzia con le deliberazioni n. 03/130 dell'11 settembre 2003 e n. 04/212 del 1° aprile 2004, ovviamente applicabili anche al comparto Ministeri. 11. Che, pertanto, l'accordo in esame appare nel complesso in linea con le previsioni della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali. Valuta idoneo Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'accordo dell'8 marzo 2005 stipulato tra l'ARAN, le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e le Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp, concernente le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri. Dispone La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'ARAN, alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp. La pubblicazione dell'accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2005 Il presidente: Martone