ARAN
                                  Confederazioni  sindacali nazionali
                                  CGIL
                                  CISL
                                  UIL
                                  CONFSAL
                                  CONFINTESA
                                  USAE
                                  Organizzazioni sindacali FP CGIL
                                  FPS CISL
                                  UIL PA
                                  CISAL INTESA
                                  CONFSAL UNSA
                                  FLP
                                  Ministro della funzione pubblica
                                  LA COMMISSIONE

nel  procedimento  pos.  n.  16502,  su  proposta dei Commissari avv.
Giovanni Di Cagno, prof. Vincenzo Lippolis e prof. Antonio Vallebona,
adotta la seguente delibera
                              Premesso

  1.  Che  attualmente  la  disciplina  dello  sciopero del personale
dipendente  dalle amministrazioni del comparto Ministeri e' contenuta
in  una  proposta  della Commissione adottata con delibera n. 192/6.7
del 14 settembre 1995, integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile
1999.
  2.  Che  a  seguito  dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
modificativa  e  integrativa  della  legge  n.  146/1990,  si e' reso
necessario l'adeguamento delle precedenti discipline.
  3.  Che  in data 23 luglio 2003 e' stato trasmesso alla Commissione
il  testo  di  un'ipotesi  di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra
l'ARAN  da  un lato e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali di
settore  dall'altro,  concernente  la  disciplina  dell'esercizio del
diritto  di  sciopero  del personale dipendente dalle Amministrazioni
del comparto dei Ministeri.
  4.  Che  nel  corso  di  successive  audizioni  la  Commissione  ha
formulato una serie di rilievi rispetto all'ipotesi di accordo.
  5. Che in data 2 dicembre 2004 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione
nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 novembre 2004.
  6.  Che nel corso di audizione tenutasi in data 8 febbraio 2005, la
Commissione   ha  indicato  alle  parti  stipulanti  residui  profili
problematici.
  7. Che in data 9 marzo 2005 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione il
testo  del  definitivo  accordo  sottoscritto  in  data  8 marzo 2005
unitamente  alle  Confederazioni  sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal,
Confitesa,  Usae  e  alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl,
Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp.
  8.  Che  in data 16 marzo 2005 la Commissione ha deliberato l'invio
del   testo   dell'accordo  alle  Associazioni  dei  Consumatori  per
l'acquisizione dei relativi pareri.
  9.   Che   entro  il  termine  del  5 aprile  2005,  fissato  dalla
Commissione  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n.
146/1990  e  successive  modificazioni,  e'  pervenuto il solo parere
dell'Unione  nazionale  consumatori,  la  quale  ha comunicato di non
avere   osservazioni  da  formulare  sul  contenuto  dell'accordo  in
oggetto;
                             Considerato

  1. Che l'accordo dell'8 marzo 2005 risulta sottoscritto dall'ARAN e
da  una larga maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti nel
settore.
  2.  Che  il  testo  dell'accordo,  coerentemente con il processo di
riorganizzazione   che   ha   interessato   negli   ultimi   anni  le
amministrazioni  del  comparto  dei  Ministeri e che ha comportato il
trasferimento  di  funzioni  dai  Ministeri  alle regioni e agli enti
locali,  ha  parzialmente modificato la precedente disciplina dettata
dalla Commissione.
  3.  Che  il  predetto  accordo  individua  adeguatamente  i servizi
pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero (art. 2, comma 1, 2), prevedendo anche
un  meccanismo  di  verifica  annuale  della  compatibilita'  tra  le
previsioni   operate   e   l'esercizio   dei  diritti  della  persona
costituzionalmente garantiti (art. 2, comma 3).
  4.  Che  per  cio'  che  concerne  le prestazioni indispensabili da
assicurare  nell'attivita'  giudiziaria,  l'accordo  ha correttamente
compreso  nel  campo  di  operativita'  delle  disposizioni  anche il
personale  del  Ministero  economia  e  finanze, e dunque gli addetti
all'attivita'  delle Commissioni tributarie (art. 2, lett. b), mentre
nel  corso  delle  audizioni  la  stessa  ARAN  ha  confermato che la
salvaguardia  di diritti costituzionali della persona con riferimento
alla  scadenza  di  termini  perentori  nei giorni di sciopero, viene
assicurata   dal  Ministero  competente  attraverso  l'emanazione  di
apposti decreti di proroga dei termini eventualmente scaduti.
  5.   Che   l'accordo   disciplina   puntualmente  le  modalita'  di
individuazione  dei  contingenti  di  personale  da  impiegare  nelle
prestazioni indispensabili in caso di sciopero (art. 3).
  6. Che l'accordo prevede analitiche modalita' di proclamazione e di
effettuazione  delle astensioni coerenti con gli obblighi di legge, e
in particolare:
    specifiche regole sul preavviso e sugli obblighi di comunicazione
agli  utenti  sia  dello  sciopero  sia di eventuali revoche (art. 4,
comma 1, 2);
    il  divieto  di  proclamazione di scioperi «a pacchetto» (art. 4,
comma 3);
    la  predeterminazione  di  una  durata  graduale delle astensioni
nell'ambito di una stessa vertenza, mediante la previsione del limite
di  ventiquattro ore per la prima azione di sciopero e di quarantotto
ore per le astensioni successive (art. 4, comma 3, lett. a), b), c);
    la  previsione  di  un  intervallo  minimo  di quarantotto ore da
rispettare  tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo (art. 4, comma 3, lett. d).
  7.   Che   vengono  previsti  periodi  di  franchigia  adeguati  ad
assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero
e  gli  altri  diritti costituzionali della persona (art. 4, comma 5,
6).
  8.  Che l'accordo in esame contiene specifico rinvio alle procedure
di  raffreddamento  previste  dai  Contratti  collettivi nazionali di
lavoro  per  il  personale  del comparto Ministeri (art. 5, comma 1);
quanto  alle procedure di conciliazione, l'accordo detta un'analitica
disciplina  pienamente  coerente  con  le  finalita'  della  legge n.
146/1990  e  successive  modificazioni (art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6),
prevedendo   anche  la  necessita'  di  ripetizione  delle  procedure
nell'ambito   della   medesima  vertenza  decorsi  centoventi  giorni
dall'effettuazione o dalla revoca dello sciopero (art. 5, comma 11).
  9.  Che viene dettata una disciplina della revoca dello sciopero in
linea  con le previsioni dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990
e successive modificazioni (art. 5, comma 8, 9).
  10.  Che  non rileva la mancata previsione nell'accordo in esame di
una  specifica  disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario e
delle  modalita' di esercizio del diritto di assemblea, considerati i
generali  indirizzi  in  materia  dettati  da  questa  Commissione di
garanzia  con  le deliberazioni n. 03/130 dell'11 settembre 2003 e n.
04/212  del  1° aprile 2004, ovviamente applicabili anche al comparto
Ministeri.
  11. Che, pertanto, l'accordo in esame appare nel complesso in linea
con le previsioni della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge
n. 83/2000, e idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento tra il
diritto   di   sciopero   e   gli   altri   diritti   della   persona
costituzionalmente  garantiti, sia per quanto riguarda le prestazioni
indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, sia per quanto
concerne gli aspetti procedimentali.
                            Valuta idoneo

  Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla legge n. 83/2000, l'accordo dell'8 marzo 2005
stipulato  tra  l'ARAN,  le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil,
Confsal,  Confitesa,  Usae  e  le  Organizzazioni  sindacali Fp/Cgil,
Fps/Cisl,  Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp, concernente
le  norme  di  garanzia  dei  servizi  pubblici essenziali in caso di
sciopero  del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto
Ministeri.
                               Dispone

  La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al  Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione
pubblica,  all'ARAN,  alle  Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil,
Confsal,  Confitesa,  Usae  e  alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil,
Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp.
  La  pubblicazione  dell'accordo  e  della  presente  delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2005
                                               Il presidente: Martone