IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Nenad Milanovic, cittadino
iugoslavo,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  scuola
secondaria  superiore  perito elettrotecnico, rilasciato dalla Scuola
secondaria  statale «13 Oktobar» di Kostolac, Serbia e Montenegro, al
fine  dell'assunzione  in  Italia  della  qualifica  di  responsabile
tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di installazione,
trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici,
e impianti radiotelevisivi ed elettronici di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
20 gennaio  2005,  che  ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi contenuti formativi altamente specifici, riconducibile ai titoli
di   cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto
legislativo  n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati
all'esercizio  di  una  professione», e pertanto idoneo all'esercizio
delle attivita' per le quali il riconoscimento e' richiesto;
  Vista  l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in
imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la domanda
dell'interessato  e  non  ritiene  necessario applicare alcuna misura
compensativa   in  virtu'  della  specificita'  e  completezza  della
formazione professionale documentata;
  Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale
impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero
attivita' produttive;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al  sig. Nenad Milanovic, nato il 14 settembre 1971, a Petrovac
(Repubblica  di  Serbia),  cittadino  iugoslavo,  e'  riconosciuto il
titolo  di  studio  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per lo
svolgimento  in  Italia,  in  qualita' di responsabile tecnico, delle
attivita'  di  impiantistica  di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
impianti   elettrici  «civili»  e  b),  impianti  radiotelevisivi  ed
elettronici  della  legge  5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la
sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene necessario applicare
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2005
                                     Il direttore generale Spigarelli