IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270
del  21 ottobre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di  sostegno  diretto  nell'ambito  della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  L 141  del  30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione
del  regime  di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5 agosto   2004   concernente
«Disposizioni  per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni
nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003   concernente  la  gestione  della  riserva  nazionale,  in
particolare l'art. 3;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni tecniche per
l'accesso alla riserva nazionale da parte degli agricoltori;
  Sentiti  i  rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del
5 aprile 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Nuovo agricoltore
  1. In  applicazione  dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE)
n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a
partire  dalla  riserva  nazionale  deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita',  di  trovarsi  nelle  condizioni  di cui all'art. 2,
lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
  2. L'agricoltore  che  richiede  titoli  all'aiuto  a partire dalla
riserva  nazionale  deve detenere almeno un ettaro di superficie. Non
e'   consentita  la  richiesta  di  titoli  all'aiuto  per  superfici
ammissibili inferiori ad un ettaro.
  3. L'Organismo   pagatore  competente  verifica  le  condizioni  di
ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola
il valore dei titoli all'aiuto.