IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2001, con il quale e' stato registrato al n. 10161 il prodotto fitosanitario denominato Ortiva, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di produzione gia' autorizzati; Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2003 e successiva integrazione del 19 ottobre 2004, dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione di impiego del prodotto sopraccitato alle colture di lattughe e simili, erbe fresche, sedano, pisello, fagiolo e fagiolino; Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la nota del 15 marzo 2005 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 17 febbraio 2005 ed ha comunicato divoler rinunciare alla produzione presso lo stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P.Sifa in Caravaggio (Bergamo); Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata l'estensione d'impiego alle colture di lattughe e simili, erbe fresche, sedano, pisello, fagiolo e fagiolino, del prodotto fitosanitario denominato Ortiva registrato al n. 10161, con decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2001, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139. Per la sostanza attiva azoxystrobin, relativamente alle colture citate, rimangono confermati i limiti previsti nel decreto ministeriale 27 agosto 2004. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera AFP Plant Syngenta Agribusiness - Grangemouth FK3 8XQ Scotland (UK) e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera Enofyta Repacking & Warehouse site Agiou Thoma - 32100 Enofyta Viotias (Grecia). E' revocata la produzione presso lo stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P.Sifa in Caravaggio (Bergamo). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 200-250-500, litri 1-5-10. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2005 Il direttore generale: Marabelli