IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2001, con il quale e'
stato  registrato  al  n.  10161 il prodotto fitosanitario denominato
Ortiva,   contenente   la   sostanza   attiva  azoxystrobin,  a  nome
dell'impresa  Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con sede legale in
Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di produzione
gia' autorizzati;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 12 agosto 2003 e successiva
integrazione  del  19 ottobre  2004, dall'impresa medesima diretta ad
ottenere  l'autorizzazione  alla  estensione  di impiego del prodotto
sopraccitato alle colture di lattughe e simili, erbe fresche, sedano,
pisello, fagiolo e fagiolino;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la nota del 15 marzo 2005 con la quale l'impresa medesima ha
ottemperato  a quanto richiesto dall'ufficio in data 17 febbraio 2005
ed  ha  comunicato  divoler  rinunciare  alla  produzione  presso  lo
stabilimento  dell'impresa  Diachem  S.p.a.  U.P.Sifa  in  Caravaggio
(Bergamo);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  E'  autorizzata  l'estensione  d'impiego alle colture di lattughe e
simili,  erbe  fresche,  sedano,  pisello,  fagiolo  e fagiolino, del
prodotto  fitosanitario denominato Ortiva registrato al n. 10161, con
decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente con decreti
di  cui  l'ultimo  in  data  23 febbraio  2001,  a  nome dell'impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate n. 139.
  Per  la  sostanza  attiva  azoxystrobin, relativamente alle colture
citate,   rimangono   confermati   i   limiti  previsti  nel  decreto
ministeriale 27 agosto 2004.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  Althaller  Italia  S.r.l.  -  San  Colombano  al Lambro
(Milano),  autorizzato  con  decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio
2000, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa estera AFP Plant Syngenta Agribusiness - Grangemouth FK3
8XQ  Scotland  (UK)  e  confezionato  nello stabilimento dell'impresa
estera Enofyta Repacking & Warehouse site Agiou Thoma - 32100 Enofyta
Viotias (Grecia).
  E'  revocata  la  produzione  presso  lo  stabilimento dell'impresa
Diachem S.p.a. U.P.Sifa in Caravaggio (Bergamo).
  Il  prodotto  e' confezionato nelle taglie da ml 200-250-500, litri
1-5-10.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 23 marzo 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli