IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopraccitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la  domanda  presentata  il  23 agosto  2000  e  successiva
integrazione del 1° ottobre 2002, dall'Impresa Dow AgroSciences B.V.,
con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda), e sede
secondaria  in  Italia,  via  Patroclo  n.  21  -  Milano, diretta ad
ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto fitosanitario
denominato   «Electis»  contenente  le  sostanze  attive  zoxamide  e
mancozeb;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute del 9 aprile 2004,
concernente l'inclusione di alcune sostanze attive, tra cui zoxamide,
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in
attuazione   della   direttiva   2003/119/CE  della  Commissione  del
5 dicembre 2003;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005, dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la nota dell'ufficio del 17 febbraio 2005, con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  pervenuta in data 22 febbraio 2005, da cui risulta
che   la   suddetta   Impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e fino al 31 marzo
2014,  l'Impresa  Dow  AgroSciences B.V., con sede legale in Aert Van
Nestraat,  45  -  Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via
Patroclo  n. 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ELECTIS, con la composizione e alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione
comunitaria  riguardante l'inclusione nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE della sostanza attiva mancozeb.
  Per la sostanza attiva zoxamide sono approvati, in via provvisoria,
fino  all'emanazione  di  apposita  direttiva comunitaria, i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:


Prodotti destinati                   Limiti massimi
all'alimentazione                  di residui (mg/kg)
       -                                   -
uve                                        5
vino                                     0,5 (*)
pomodori                                 0,5
patate                                   0,05

    (*)                 (Residuo:                 zoxamide+metabolita
3-amino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-p-toluate.

  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Dow  AgroSciences B.V., in Mozzanica (Bergamo), autorizzato
con  decreti  del 22 gennaio 1973/20 settembre 2001, STI Solfotecnica
Italiana  Spa,  in  Cotignola  (Ravenna), autorizzato con decreti del
19 giugno  1982/22 dicembre  1997,  Torre  Srl,  in Torrenieri (fraz.
Montalcino)  -  Siena,  autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23
settembre  2003, e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo
stabilimento dell'impresa estera Dow AgroSciences S.A. in Lauterbourg
(Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12564.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 22 marzo 2005

                                     Il direttore generale: Marabelli