IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Visto il decreto Legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 12 del 14 gennaio 2005 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2005, il massimale di 4888 tonnellate; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, e in particolare l'art. i in materia di «tonnare fisse»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante «misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati "tonnare fisse"»; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonche' ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004; Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento; Considerato il basso sfruttamento delle risorse attraverso il sistema tonnara fissa, e per contro la sempre maggiore valenza turistica sotto il profilo socio-economico della medesima attivita'; Ritenuto, quindi, di poter incentivare le attivita' complementari alla pesca del tonno relative al sistema tonnara fissa; Decreta: Art. 1. 1. Sono riaperti i termini d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, per gli esercenti impianti di tonnare fisse. 2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data 30 settembre 2005, che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, Unita' PESC-VII, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2005. 3. La domanda di cui al precedente comma dovra' essere corredata da copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto. 4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 14 aprile 2005 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora