IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto
Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Visto il decreto Legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre
2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 12 del
14 gennaio   2005  con  il  quale  e'  stato  esplicitato  il  totale
ammissibile  di  cattura  (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte
comunitarie  attribuendo  a quella italiana, per la campagna di pesca
2005, il massimale di 4888 tonnellate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  3 agosto  2000,  concernente  la
determinazione  dei  criteri per la ripartizione delle quote di pesca
del  tonno  rosso,  e  in particolare l'art. i in materia di «tonnare
fisse»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 aprile  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9 maggio  2001, recante «misure di
gestione  della  pesca  del  tonno  rosso  negli  impianti denominati
"tonnare fisse"»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 aprile  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione
della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca
e   criteri   di   attribuzione,  nonche'  ripartizione  delle  quote
individuali per la campagna di pesca 2004;
  Considerata    l'opportunita'   di   valorizzare   la   continuita'
dell'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  del tonno rosso, in quanto
strettamente  connesso  al principio di tradizionalita' alla base del
sistema di contingentamento;
  Considerato  il  basso  sfruttamento  delle  risorse  attraverso il
sistema  tonnara  fissa,  e  per  contro  la  sempre maggiore valenza
turistica sotto il profilo socio-economico della medesima attivita';
  Ritenuto,  quindi,  di poter incentivare le attivita' complementari
alla pesca del tonno relative al sistema tonnara fissa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riaperti i termini d'iscrizione nell'elenco di cui all'art.
1  del decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  180  del  3 agosto 2000, per gli esercenti impianti di
tonnare fisse.
  2.   Saranno  iscritti  nell'elenco  di  cui  al  precedente  comma
esclusivamente   i  titolari  di  concessione  in  essere  alla  data
30 settembre  2005,  che  presenteranno  domanda  al  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali - Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura,  Unita' PESC-VII, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma,
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2005.
  3. La domanda di cui al precedente comma dovra' essere corredata da
copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto.
  4.  Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  di cui al comma 2 o
carenti  della  documentazione  di  cui al comma 3 saranno dichiarate
inammissibili.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 14 aprile 2005
          Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora